Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 46
Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali (38)
1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l’istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza (146) di cui all’articolo 12, comma 4, lettera b) (147), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a:
a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e le modalità di finanziamento;
b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.
2. La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione della riserve ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991 .
3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali sono esercitate dalla Regione per il tramite dei competenti uffici regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e ai siti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c) (147), avvalendosi, previa stipula di convenzione, degli enti parco e dei comuni, anche in forma associata, nonché delle associazioni di protezione ambientale qualora siano attivate le forme di collaborazione di cui allo stesso articolo 12, comma 4, lettera c) (148).
4. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 3, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, comprensiva dei dati di cui all’articolo 62, sulle attività svolte.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.