Art. 44
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento
1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l’adozione di direttive e di atti d'indirizzo, anche ai fini della predisposizione della sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all’articolo 27.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 novembre (155) Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 29.
(198) Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80.
dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi. Gli enti parco predispongono il budget economico (198) Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80.
nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale che ripartisce tra gli enti parco regionali gli importi previsti dall’articolo 34, comma 1, lettera a). La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione. (36) Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 107.
3. La Giunta regionale, esercita altresì la vigilanza sull'amministrazione di ciascun ente parco e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale dirigente regionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale, nell’esercizio dei poteri di cui al comma 3, provvede alla nomina di commissari nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni per gli enti dipendenti di cui alla
legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).