Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 42
Forme di collaborazione fra enti parco
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità organizzativa di cui all'articolo 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, può prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell’attività di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l’elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, per l'attività di gestione amministrativa e contabile nonché per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l’acquisizione di beni e servizi. 35)
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti parco, informate le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori possono individuare, previa intesa fra gli enti stessi, personale per lo svolgimento in comune di specifiche attività di promozione del sistema dei parchi regionali.
3. L’ente parco, su richiesta, può distaccare presso altro ente parco fino a due unità di personale, per particolari esigenze lavorative e per un periodo non superiore ad un anno.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.