Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 34
Entrate dell’ente parco
1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
b) i contributi straordinari della Regione per progetti ed attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale (31) di cui all’articolo 12 e delle deliberazioni di attuazione dello stesso;
b bis) le risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree di cui all’articolo 15, comma 2, lettera f); (32)
c) i contributi ordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione delle province e della città metropolitana; (33)
d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
e) i contributi di enti privati, persone fisiche (34) ed associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
f) i redditi patrimoniali;
g) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;
h) i proventi di attività commerciali e promozionali;
i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco.
2. Gli enti parco regionali si attengono agli obiettivi di contenimento quantitativo della spesa, stabiliti dalle norme e dalle direttive regionali. Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa nazionale, al fine di consentire il conseguimento delle finalità istitutive, gli enti parco assicurano il raggiungimento degli standard ed il rispetto dei limiti della spesa corrente nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.