Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 23
Collegio regionale unico dei revisori dei conti
1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali. La spesa per il funzionamento del collegio è ripartita in uguale misura tra gli stessi enti parco.
2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Nella prima seduta, il collegio regionale unico dei revisori dei conti nomina il presidente tra i propri membri.
4. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti vigila sull’osservanza da parte dell’ente parco delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed in particolare esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
5. La relazione con la quale il collegio regionale unico dei revisori dei conti esprime il parere sul budget economico (190) dell’ente parco contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
6. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
7. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente ed esprime in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010 , n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
8. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti rimette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al presidente dell’ente parco e alla Giunta regionale.
9. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.