Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 22
Comunità del parco
1. La comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 8, è composta dai sindaci dei comuni, nonché dai presidenti delle province e della città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell’area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all’estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell’area del parco e nelle aree contigue ed alla popolazione ivi residente.
2. La comunità del parco:
a) adotta lo statuto del parco di cui all’articolo 26;
b) designa il presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza ai sensi degli articoli 20 e 21;
c) esprime parere obbligatorio in relazione:
1) al piano integrato per il parco, ai sensi dell’articolo 29;
2) all'adozione del regolamento, ai sensi dell’articolo 30 e del piano di gestione di cui all’articolo 28;
3) all'adozione del budget economico (189) e del bilancio di esercizio del parco, di cui all’articolo 35;
4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell’ente;
e) promuove l’equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica e le attività socio-economiche presenti all’interno delle aree del parco;
f) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 ed in conformità a quanto previsto dallo statuto, concorre, per il tramite degli enti rappresentati, ad eccezione delle province e della città metropolitana, (22) al finanziamento delle spese per la gestione del parco e svolge altresì funzioni di indirizzo e di promozione dell’attività dell'ente. Essa vigila sull’attuazione degli interventi previsti nella sezione programmatica del piano integrato per il parco, di cui all’articolo 27, comma 8.
4. La comunità esprime i pareri di competenza (23) entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere, fatto salvo quanto previsto all’articolo 35, comma 3 (152), si intende favorevole quando non è pervenuto entro il termine indicato.
5. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l’anno e quando ne faccia richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.
6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell’ente parco di cui all’articolo 26, partecipano alle sedute della comunità del parco, senza diritto di voto, non più di cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio. (24)
7. Qualora un ente rappresentato all’interno della comunità del parco non adempia al versamento delle quote dovute ai sensi del comma 3, la Regione, su richiesta dell’ente parco e previa diffida, provvede al recupero degli importi dovuti mediante l’attivazione di forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo all’ente inadempiente. Le somme compensate sono trasferite dalla Regione all’ente parco.
8. I singoli comuni appartenenti ad unioni di comuni possono delegare l’unione stessa all’esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all’interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell’unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i comuni sono tenuti, compreso il pagamento delle quote di cui al comma 3.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.