Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 21
Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del parco, che lo presiede, e da otto (199)membri nominati dal Consiglio regionale in applicazione della l.r. 5/2008 .
2. La nomina dei membri di cui al comma 1, è effettuata con le seguenti modalità:
a) tre membri scelti dal Consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa idonee al ruolo da ricoprire, risultanti da documentato curriculum e designati dalla comunità del parco;
b) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti (21) designati dalle associazioni ambientaliste operanti sul territorio;
c) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti (21) designati dalle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio;
c bis) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio; (200)
d) due membri esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale.
3. Il consiglio direttivo:
a) predispone la proposta di piano integrato per il parco ai sensi dell’articolo 27;
b) adotta il regolamento del parco ai sensi dell’articolo 30;
c) approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità del parco, di cui all’articolo 35, comma 9;
d) adotta il budget economico (188) ed il bilancio di esercizio e li trasmette agli organi di cui all’articolo 35, comma 4;
e) approva il regolamento che disciplina l’organizzazione dell’ente, di cui all’articolo 41, comma 3;
f) nomina i componenti del comitato scientifico di cui all’articolo 25;
g) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione di cui all’articolo 37;
h) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell’ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.
4. Il consiglio direttivo delega al presidente l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, secondo quanto stabilito dallo statuto dell’ente parco.
5. Ai fini di cui al comma 2, lettere b), c) e c bis), entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del mandato del consiglio direttivo, la comunità del parco trasmette al Consiglio regionale un elenco delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio, nonché gli elenchi delle associazioni di categoria delle attività produttive e delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio. (201)
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.