Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 18
Legge istitutiva del parco regionale
1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della città metropolitana o dei comuni.(19)
2. La legge istitutiva del parco regionale, oltre a istituire l’ente per la sua gestione, definisce:
a) le finalità del parco;
b) la perimetrazione provvisoria del parco e delle eventuali aree contigue;
c) le misure di salvaguardia;
d) gli elementi del piano integrato per il parco, nonché le disposizioni di principio a cui il regolamento deve dare attuazione;
e) tempi e modalità per l’approvazione dello statuto;
f) norme specifiche in relazione alle finalità istitutive di cui alla lettera a);
g) forme e modalità di finanziamento regionale e degli enti locali facenti parte della comunità del parco.
3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dall’articolo 6, comma 3, dall’articolo 11, comma 3, e dall’articolo 22, comma 6, della l. 394/1991 .
3 bis. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991 . (20)
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
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