Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 15
Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale
1. Con la legge regionale istitutiva del parco di cui all’articolo 18, la Regione provvede all’istituzione di un ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato “ente parco”, a cui è affidata la gestione del medesimo parco.
2. L’ente parco, svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
a) adotta lo statuto del parco regionale di cui all’articolo 26;
b) predispone la proposta di piano integrato per il parco di cui all’articolo 27 e la relativa proposta di regolamento di cui all’articolo 30;
c) adotta il budget economico (186) ed il bilancio di esercizio del parco regionale di cui all’articolo 35;
d) rilascia il nulla osta e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 31; (15)
e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dai titoli II e III, dal piano integrato, dal regolamento e dal piano di gestione;
h) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell’aggiornamento dell’Atlante dei servizi di cui all’articolo 62;
i) accerta gli illeciti amministrativi di cui all’articolo 63;
l) applica ed irroga le sanzioni di cui all’articolo 63;
m) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto all’articolo 12;
m bis) può realizzare, previa stipula della convenzione di avvalimento di cui alla lettera f), gli interventi relativi ai progetti specifici per le riserve regionali e siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 2, lettera f), ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, in conformità agli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 e presenta alla Regione la relazione di cui all'articolo 46, comma 4; (16)
n) dispone la sospensione e la riduzione in pristino di cui all’articolo 64;
o) svolge le altre funzioni attribuite dalla normativa regionale.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
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