Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 13
Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano
1. Al fine di garantire la fruibilità, la valorizzazione e la circolazione delle informazioni, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), è costituito il sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano, che contiene:
a) i dati cartografici georeferenziati relativi alle perimetrazioni delle aree del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità;
b) i dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio effettuate, ai sensi della presente legge, sull’attività di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonché sullo stato di conservazione e sulla distribuzione di specie animali e vegetali ed habitat presenti nel territorio regionale, compresi i report annuali di cui all’articolo 11, comma 3;
c) la georeferenziazione degli alberi monumentali;
d) la georeferenziazione delle singolarità di interesse naturalistico, geologico e geomorfologico ricadenti all’interno del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità e dei geositi di interesse regionale;
e) i piani, i programmi, i regolamenti, delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti gestori delle aree protette regionali e nazionali e dei siti della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversità terrestre e marina; (12)
g) l’atlante dei servizi di cui all’articolo 62, comma 1, per la promozione dell’offerta dei servizi del sistema integrato regionale delle aree naturali protette;
h) i dati nella disponibilità di Regione, enti parco, città metropolitana, province e comuni nelle materie di cui alla presente legge;
i) i dati cartografici georeferenziati relativi agli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana come individuata dal PIT con valenza di piano paesaggistico e agli approfondimenti a livello provinciale o metropolitano delle reti ecologiche del territorio di riferimento;
l) i dati cartografici relativi all’individuazione delle aree di cui all’articolo 83, comma 1, lettera c).
2. Costituiscono altresì parte integrante del sistema informativo di cui al comma 1:
a) il repertorio naturalistico toscano (RE.NA.TO), che raccoglie le conoscenze disponibili sulle emergenze faunistiche, floristiche e vegetazionali, di ambito terrestre presenti sul territorio toscano;
b) la banca dati della biodiversità marina toscana (Bio.Mar.T) che raccoglie i dati e le informazioni sulle biocenosi vulnerabili e sulle specie rare presenti nel mare toscano.
3. L’implementazione e l’aggiornamento periodico del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano sono effettuati tramite la raccolta di dati acquisiti mediante la collaborazione e la condivisione con gli enti parco, gli enti gestori di aree protette nazionali e gli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000, (13) con le istituzioni scientifiche e con gli altri soggetti pubblici detentori di informazioni utili in materia di protezione e di valorizzazione della natura e della biodiversità. La trasmissione e lo scambio dei dati tra i soggetti pubblici coinvolti avviene in modalità telematica e, ove possibile, attraverso l’interoperabilità e la cooperazione applicativa.
4. I criteri e le modalità per la formazione e la gestione del sistema informativo regionale di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni e degli standard di cui alla l.r. 54/2009 e del regolamento di attuazione di cui all’articolo 56, comma 6, della l.r. 65/2014 .
5. I dati inseriti nel sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano costituiscono parte integrante della base informativa geografica regionale ai sensi dell’articolo 56, comma 1, della l.r. 65/2014 , sono resi immediatamente disponibili ai comuni, alle province, alla città metropolitana ed ai parchi, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nell’ambito di apposita sezione dedicata al patrimonio naturalistico toscano. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dallo stesso d.lgs. 33/2013 .
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.