Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 123
Oneri istruttori(126)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi:
a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi;
b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora.
2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera a), è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o al progetto. Per i piani, i programmi i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA o a VAS, l'importo degli oneri di cui al presente comma è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e comunque non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.
3. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenuto conto della complessità istruttoria valutata anche in relazione:
a) alla tipologia del titolo da rilasciare e dell'istanza;
b) alla complessità del progetto, intervento o attività da autorizzare;
c) alle caratteristiche naturalistiche della zona di localizzazione del progetto, intervento o attività di cui alla lettera b).
4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.
5. Le entrate derivanti dagli oneri a copertura delle attività istruttorie di competenza regionale sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.