Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 121
Disposizioni transitorie(125)
1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all’articolo 102, comma 2, restano in vigore la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 1998, n. 331 (Approvazione norme attuative della l.r. 7/98 “Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale”) e la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 1998, n. 613 (L.r. 7/1998 – Approvazione modelli tesserino di riconoscimento e distintivo della guardie ambientali volontarie).
2. I procedimenti amministrativi per la nomina a GAV in corso al 31 dicembre 2015 proseguono secondo le disposizioni dell'articolo 10, comma 3 della l.r. 22/2015 . Sono fatte salve le idoneità acquisite e gli elenchi provinciali delle GAV approvati fino alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016 . Gli elenchi sono resi disponibili dalle province alla struttura regionale competente ai fini della tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV di cui all'articolo 102, comma 1, lettere c) e d). (157)
3. Le GAV che abbiano conseguito la nomina sino alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016 esercitano le proprie funzioni secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo V.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.