Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 118
Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza
1. Ferme restando le disposizioni relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella l.r. 22/2015 , i procedimenti di valutazione di incidenza, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di entrata in vigore dell'articolo 57 della l. 221/2015 , sono completati dagli enti competenti al momento dell’avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento. (123)
2. Fino all’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 90, comma 5, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 916 (L.R. 56/2000 , art. 15, comma 1 septies - Definizione dei criteri per l’applicazione della valutazione di incidenza).
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.