Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 116
Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall’allegato D della l.r. 56/2000 , valutando la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge e predispone la relativa proposta di deliberazione da inviare al Consiglio regionale per l’approvazione.(121)
2. In esito alla verifica di cui al comma 1:
a) il Consiglio regionale, con deliberazione da approvarsi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale di cui al comma 1, individua i siti di interesse regionale da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell’articolo 73;
b) la Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale; (122)
3. I siti di interesse regionale che all’esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nella rete ecologica regionale, possono ricevere specifica tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.
4. Fino all’istituzione delle aree protette di cui al comma 2, lettera b), restano fermi i siti di interesse regionale individuati dall’allegato D della l.r. 56/2000 , ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla medesima legge.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.