Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 112
Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protette. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco (116)
1. I procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti. (117)
2. I procedimenti amministrativi relativi alle riserve naturali regionali in corso all'entrata in vigore della presente legge si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti. (118)
3. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 37, comma 3, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2014, n. 77 (Approvazione Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2014).
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.