Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 111
Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 110, comma 1, il piano integrato per il parco delle Alpi Apuane, comprensivo, per quanto di competenza, anche della disciplina delle aree contigue in cui si svolgono le attività di cava, è predisposto e trasmesso alla Giunta regionale, ai fini dell’adozione ai sensi dell’articolo 29, entro ventiquattro mesi (115) dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il piano adottato ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 65/1997 , con deliberazione del consiglio direttivo dell'ente parco 29 novembre 2007, n. 46, può essere approvato ai sensi del comma 3 dell’articolo 110, e conserva efficacia fino alla data in cui il piano integrato di cui al comma 1 inizia a produrre effetti.
3. L’ente parco predispone e adotta il regolamento riferito all’intero territorio disciplinato dal piano per il parco entro i termini previsti dall’articolo 30.
4. Nel caso in cui l’ente parco non provveda alla predisposizione degli atti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro i termini previsti, la Regione provvede tramite commissari, ai sensi dell’articolo 44, comma 4.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.