Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 110
Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione (114)
1. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti delle aree protette avviati ma non ancora adottati alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016 , proseguono, ove compatibili, secondo le disposizioni della presente legge.
2. I procedimenti di approvazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 in corso alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016 si concludono secondo le procedure disciplinate dall’articolo 77.
3. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti dei parchi regionali adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro venti mesi decorrenti da tale data, secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.
4. I regolamenti delle riserve naturali adottati prima dell’entrata in vigore della l.r. 48/2016 , sono conclusi dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 50.
5. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione degli atti di cui al comma 3, gli enti parco provvedono all'invio degli atti di cui all'articolo 108, comma 1, lettere b) e c).
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.