Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 11
Osservatorio toscano per la biodiversità
1. L’osservatorio toscano per la biodiversità, di seguito denominato “osservatorio”, individuato nella struttura regionale competente in materia di biodiversità, esercita, in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità, degli atti di indirizzo del MATTM, nonché della strategia regionale per la biodiversità contenuta negli strumenti della programmazione regionale (9) di cui all’articolo 12, funzioni per la raccolta, il coordinamento e lo scambio di informazioni e di dati con le autorità statali competenti in merito:
a) alle azioni finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat terrestri e marini di interesse conservazionistico;
b) al monitoraggio dello stato di conservazione delle specie ed habitat di cui alla lettera a).
2. L’osservatorio, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, cura altresì l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 13.
3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’osservatorio si avvale delle informazioni e dei dati forniti dagli enti parco, dagli organismi istituiti dalla Giunta regionale o previsti da progetti internazionali, dagli enti locali per quanto di competenza, nonché dei report annuali sul monitoraggio delle specie, degli spiaggiamenti e degli avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine predisposti nell’ambito del Santuario Pelagos di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), numero 1). (10)
4. La Giunta regionale, tramite l'osservatorio, promuove intese con i soggetti competenti nelle materie e negli ambiti di riferimento finalizzate all’esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1.
5. L’osservatorio predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e la Giunta regionale la trasmette al Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.