Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 109
Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali
1. La Regione provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 2016, n. 48 , all’adozione dei regolamenti delle riserve naturali regionali ai sensi degli articoli 49 e 50. (112)
2. Fino all’adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1, (113) restano fermi i regolamenti, i piani economici e sociali ed i piani di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 49/1995 .
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
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