Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 108
Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti dei parchi regionali
1. Gli enti parco regionali, al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:
a) all’adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all’articolo 26 entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto tipo di cui all’articolo 26, comma 5;
b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all’articolo 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; (111)
c) all’adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all’articolo 30, comma 1.
2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi gli statuti, i piani, i regolamenti ed i piani di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati:
a) dalla l.r. 65/1997 ;
b) dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) per i parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, e della l.r. 53/2001 .
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.