Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 106
Sospensione e revoca della nomina a GAV (110)
1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all’articolo 105, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.
2. Qualora i soggetti organizzatori riscontrino irregolarità o violazioni nell’espletamento dei compiti assegnati alle GAV, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con la GAV, propongono alla struttura regionale competente la sospensione dall’attività per un periodo non superiore a sei mesi.
3. La struttura regionale competente, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall’attività per un periodo non superiore a sei mesi.
4. In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell’attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, la struttura regionale competente, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l’interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal registro.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
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