Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 105
Compiti e doveri delle GAV (109)
1. Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell’ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie. In particolare le GAV svolgono compiti di:
a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 e al sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5;
b) vigilanza, mediante l’accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l’informazione sulle normative in materia ambientale;
d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.
3. Le GAV:
a) operano nell’ambito territoriale indicato nell’atto di nomina, in conformità a quanto previsto nel medesimo atto di nomina e nelle convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);
b) sono pubblici ufficiali nell’espletamento delle funzioni di cui al comma 1;
d) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.
4. L’espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).
5. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:
a) rispettare il regolamento di servizio di cui all'articolo 103 bis, comma 1, lettera c);
b) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore di servizio stabilito dal regolamento di cui all'artico 103 bis, comma 1, lettera c);
c) attenersi nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, alle indicazioni operative dell'ente che organizza il servizio;
d) cooperare con i soggetti preposti alla sorveglianza ai sensi degli articoli 56 e 92 che operano nel territorio assegnato;
e) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia;
f) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
g) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività ai soggetti competenti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92;
h) usare con cura l’attrezzatura e i mezzi in dotazione;
i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 102, comma 1, lettera a).
6. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di GAV è incompatibile con lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Alle GAV è vietata, inoltre, la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994 .
7. In relazione a particolari esigenze di presidio del territorio, l'atto di nomina di cui all'articolo 104, comma 1, può autorizzare, durante il servizio giornaliero di GAV e limitatamente all'ambito territoriale assegnato, lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri a condizione che:
a) il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalle normativa di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attività di vigilanza;
b) le attività di cui alla lettera a) e le relative modalità di esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non ne precludano il regolare espletamento in conformità al regolamento di cui all'articolo 103 bis, comma 1, lettera c).
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.