Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 103 bis
Compiti dei soggetti organizzatori (107)
1. In coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 102, i soggetti che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono altresì a:
a) trasmettere alla struttura regionale competente gli atti d'inquadramento e le convenzioni stipulate di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);
b) formulare il programma di attività delle GAV e ad organizzare il relativo servizio;
c) approvare il regolamento di servizio delle GAV;
d) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull’osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal regolamento di servizio;
e) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dati ed informazioni sull’utilizzo del personale volontario;
f) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull’organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera e);
g) comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di GAV.
2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle GAV.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.