Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 103
Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale (106)
1. La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la città metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della l.r. 22/2015 , i comuni e le unioni di comuni, di seguito denominati “soggetti organizzatori”, ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l’attività di servizio delle GAV.
2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:
a) richiesta alle strutture regionali competenti di nomina a GAV dei soggetti idonei di cui all'articolo 102, comma 2 (156), previamente indicati dagli enti organizzatori medesimi;
b) stipula di convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 102, comma 1, lettera b), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GAV, dell’attività di vigilanza ambientale, da attuarsi anche in collaborazione con la polizia locale e con i soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza, ai sensi degli articoli 56 e 92.
3. Gli enti di cui al comma 1 organizzano, anche in raggruppamenti territoriali, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, assicurandone il coordinamento con la polizia locale e con gli altri soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.
4. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione e possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dalle associazioni per l'organizzazione e l'impiego dei propri iscritti che abbiano conseguito la nomina a GAV.
5. La nomina a GAV è disposta dalla struttura regionale competente su designazione degli enti organizzatori, previa verifica della permanenza dei requisiti d'idoneità di cui all'articolo 104. Tale nomina:
a) acquista efficacia dall'atto di inquadramento dell'ente organizzatore, nel caso dei soggetti di cui al comma 2, lettera a);
b) è subordinata alla preventiva stipula delle convenzioni di cui comma 2, lettera b);
c) decade automaticamente alla scadenza o al cessare degli effetti degli atti di cui alle lettere a) e b).
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.