Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 102
Funzioni della Regione (105)
1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV:
a) organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;
b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di GAV, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all' articolo 103, comma 2, lettera b);
c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di area metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità, l'eventuale appartenenza alle associazioni o possesso della qualifica di guardia venatoria di cui rispettivamente all'articolo 101, comma 2, lettere b) e c);
d) istituisce e gestisce il registro delle GAV, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);
e) provvede a nominare le GAV, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.
2. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:
a) i contenuti minimi del regolamento di servizio delle GAV, anche mediante l'approvazione di uno schema tipo, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi di attività delle GAV;
b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami di cui al comma 1, lettere a) e b);
c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2 , lettera b);
d) i requisiti formativi o professionali necessari per l’ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;
e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle GAV;
f) i criteri per la composizione della commissione d’esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di GAV;
g) i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui al comma 3.
3. Per assicurare l'uniformità nell'espletamento delle funzioni di GAV ed il raccordo operativo nel territorio regionale è istituito un tavolo di coordinamento tecnico presieduto dal dirigente della struttura regionale competente, al quale partecipano rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, e delle GAV.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.