Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 10
Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità
1. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
2. La consulta è presieduta dall’assessore regionale competente per materia, ed è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela delle biodiversità, come di seguito indicato:
a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concertazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), tra quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale; (7)
b) sei membri designati congiuntamente dalle università degli studi della Toscana, ciascuno dei quali esperto, rispettivamente, nei seguenti ambiti disciplinari:
1) scienze naturali;
2) scienze ambientali;
3) scienze geologiche;
4) scienze biologiche e biologia marina;
5) scienze agrarie e forestali e botanica;
6) zoologia e veterinaria;
c) tre membri designati congiuntamente dagli organismi di gestione dei parchi regionali e nazionali della Toscana;
d) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
e) un membro designato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
f) un membro esperto designato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
g) due membri di cui uno in rappresentanza delle province e della città metropolitana ed uno dei comuni, designati dal Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
h) un membro designato dalla direzione marittima di Livorno;
i) un membro esperto in biologia marina designato dai centri studi e istituti di ricerca di natura privata operanti senza fini di lucro (ONLUS), riconosciuti quali partner della Regione Toscana negli elenchi relativi alla rete della biodiversità marina approvati con deliberazione della Giunta regionale;
l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2015 ed operanti nel territorio regionale; (7)
m) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale, individuato nell'ambito delle discipline di cui alla lettera b), numeri 1), 5) e 6), esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica. (7)
m bis) un membro designato congiuntamente dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 5, comma 10, della l.r. 66/2005 . (163)
3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione della consulta non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.
4. I componenti della consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 5/2008 .
5. Il membro della consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall’incarico. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, che provvede altresì alla sostituzione con altro membro designato con le modalità di cui al comma 2. Si procede analogamente in caso di dimissioni o di decesso di un membro della commissione.
6. Ai membri della consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 30,00, oltre al rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. Alle riunioni della consulta possono essere invitati a partecipare esperti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT) e rappresentanti delle amministrazioni locali o di altri enti pubblici eventualmente interessati.
8. Per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 9, comma 2, lettera i), la consulta è integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo di coordinamento di cui all'articolo 102, comma 3, a tale scopo convocato. (8)
9. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità di funzionamento della consulta.
10. I componenti della consulta di cui all’articolo 3 della l.r. 49/1995 cessano dalla carica alla scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.