Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge detta disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza.
2. Il patrimonio di cui al comma 1, nelle sue componenti essenziali, è costituito:
a) dal sistema regionale delle aree naturali protette, come individuato all’articolo 2, comma 1;
b) dal sistema regionale della biodiversità, come individuato dall’articolo 5.
3. Rappresentano altresì valori riconosciuti del patrimonio naturalistico ambientale regionale:
a) gli alberi monumentali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);
b) le specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80 e gli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82;
c) i geositi di interesse regionale di cui all’articolo 95.
4. Ai fini del comma 1, la presente legge, nel quadro della normativa statale di riferimento:
a) disciplina in forma coordinata le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità toscana;
b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;
c) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità toscana;
d) dispone le modalità di diffusione e di circolazione omogenea delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;
e) disciplina le misure di protezione della flora spontanea e delle specie animali tutelate ai sensi della presente legge che costituiscono elementi essenziali della biodiversità presente nel territorio regionale, anche in attuazione della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e di ratifica delle convenzioni internazionali;
f) applica e promuove forme di gestione ambientale idonee a realizzare l’equilibrio tra l’ambiente naturale e le attività antropiche;
g) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l’incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento ed al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche.
4 bis. La gestione dei territori ricompresi nei sistemi di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, è volta, in particolare, alla promozione delle attività produttive eco compatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, del turismo naturalistico e del tempo libero. (4)
5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai parchi regionali fatte salve le diverse discipline contenute nelle rispettive leggi regionali istitutive.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.