Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
TITOLO VII
Norme modificative. Abrogazioni. Norma finanziaria
CAPO I
Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)
Art. 124
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/1994
1. I commi da 1 a 4 dell’articolo 13 della l.r. 24/1994 sono abrogati.
2. Il comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
“
6. Nelle aree contigue al parco, le disposizioni del piano integrato del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, concernenti la materia urbanistica ed edilizia, nonché quelle attuative dello statuto del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’
articolo 88 della l.r. 65/2014 , si sostituiscono alle disposizioni difformi contenute negli strumenti
urbanistici degli enti locali competenti.
”.Art. 125
Modifiche all’articolo 26 della l.r. 24/1994
1. La rubrica dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituita dalla seguente: “
Gestione dei beni della Tenuta di San Rossore
”.2. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 sono abrogati.
3. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
“
3. L’ente parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli gestisce i beni della Tenuta di San Rossore, di proprietà della Regione Toscana, secondo le norme della
legge 8 aprile 1999, n. 87 (Disposizioni relative alla Tenuta di San Rossore), della
legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza) e della
legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).
”.4. I commi da 3 bis a 3 quinquies dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 sono abrogati.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio)
Art. 126
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 65/1997
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 65/1997 è abrogato.
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:
“
3. Nella previsione riferita alle cave di cui al comma 2, il piano costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive di cui alla
legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili). Il piano ha efficacia di dichiarazione di utilità, urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti.
”.Art. 127
Modifiche all’articolo 16 della l.r. 65/1997
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 65/1997 è abrogato.
2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 65/1997 è abrogato.
Art. 128
Modifiche all’articolo 20 della l.r. 65/1997
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 65/1997 , è sostituito dal seguente:
“
1. Il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e, in attesa di detto piano, nel territorio di cui all’articolo 1, comma 3, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco. Sono altresì soggetti
al nulla osta dell’ente parco le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni
di cui all’
articolo 31 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994 , alla
l.r. 65/1997 , alla
l.r. 24/2000 ed alla
l.r. 10/2010 ).
”.2. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 65/1997 , è sostituito dal seguente:
“
2. Il parco rilascia le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al
titolo V della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), anche per le attività di cava in area contigua.
”.Art. 129
Modifiche all’articolo 22 della l.r. 65/1997
1. I commi da 1 a 5, il comma 7 e i commi da 9 a 10 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997 sono abrogati.
2. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997 , dopo le parole: “il personale trasferito” sono inserite le seguenti: ”ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r /2015”.
3. Il comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997 , è sostituito dal seguente:
“
8. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore
della l.r 30/2015 , continuano ad applicarsi le disposizioni dell’
articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle Leggi sul personale), con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all’erogazione.
”.Art. 130
Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 65/1997
1. L’articolo 28 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:
“
Art. 28 - Risistemazione ambientale in relazione alle attività di cava
1. Nei casi di cui all’
articolo 64 della l.r. 30/2015 , in relazione alle attività di cava,
oltre a quanto disposto da detta norma, è ordinata, altresì, la risistemazione ambientale, comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche.
”.Art. 131
Modifiche all'articolo 31 della l.r. 65/1997
1. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:
“
1. Fino alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del parco, approvati ai sensi dell’
articolo 111 della l.r. 30/2015 , si applicano le norme di cui ai seguenti commi.
”.2. Il comma 5 dell’articolo 31 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:
“
5. Entro le aree contigue destinate ad attività di cava risultanti dalla cartografia allegata, si applica la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 1997, n. 298 (Parco Alpi Apuane.
L.r. 52/1994 , adempimenti art. 1. Riperimetrazione aree A2).
”.3. Il comma 7 dell’articolo 31 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:
“
7. Fino all’approvazione del piano del parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 20, il parco verifica che gli interventi aventi ad oggetto le modalità estrattive e le risistemazioni ambientali siano realizzati in modo uniforme in tutti i perimetri risultanti dalla cartografia allegata alla presente legge.
”.CAPO III
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza)
Art. 132
Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 24/2000
1. L’articolo 6 della l.r. 24/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 6 - Finanziamento per l’esercizio delle attività delegate
1. La Regione trasferisce annualmente all’ente parco i fondi per l’esercizio delle attività delegate ai sensi della presente legge e destinati, in via esclusiva, alle attività di gestione della Tenuta, determinando distintamente la quota finalizzata alle spese per la gestione corrente e per la manutenzione ordinaria e quella finalizzata ad interventi di manutenzione straordinaria e di investimento sul patrimonio della Tenuta stessa, a progetti di risanamento ambientale, a progetti di valorizzazione economica, ricreativo-culturale, di particolare interesse naturalistico.
2. Le distinte quote di cui al comma 1, sono individuate sulla base di un programma di utilizzazione delle risorse, di seguito definito PUR, predisposto dall’ente parco, ai sensi del successivo articolo 7.
3. Concorrono altresì al finanziamento delle funzioni delegate:
a) le risorse derivanti dalle attività di gestione della Tenuta, nella loro interezza
b) le eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dall’ente parco, dalla Regione, dall’ente Terre regionali toscane di cui alla
l.r. 80/2012 , da altri soggetti pubblici o di soggetti privati, ai sensi di legge, ivi compresi finanziamenti comunitari, e destinate alla realizzazione specifiche attività e di progetti volti alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione della Tenuta, nel
rispetto degli indirizzi e
delle finalità di cui all’articolo 4.
4. La relazione illustrativa ed il piano degli investimenti, allegati al bilancio preventivo economico predisposto dall’ente parco, ai sensi dell’
articolo 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994 , alla
l.r. 65/1997 , alla
l.r. 24/2000 ed alla
l.r. 10/2010 ), riportano rispettivamente, in una specifica sezione, le previsioni dei ricavi e dei costi di esercizio connessi alla gestione della Tenuta e la previsione degli investimenti sui beni della Tenuta stessa, indicando le corrispondenti fonti di finanziamento ed evidenziandone le coerenze con il PUR. La nota integrativa e la relazione dell’organo di amministrazione, allegati al bilancio di esercizio dell’ente parco, ai sensi dell’
articolo 35, comma 3, della l.r. 30/2015 , riportano, rispettivamente, in una specifica sezione, i ricavi ed i costi effettivi connessi alla gestione della Tenuta, e illustrano l’andamento economico, patrimoniale e finanziario della stessa gestione, compreso lo stato di realizzazione degli investimenti, in coerenza con i PUR pregressi.
5. Le giacenze di cassa finalizzate alla gestione della Tenuta, compresi i trasferimenti regionali, o derivanti dalla stessa attività di gestione, sono allocate in un conto corrente distinto da quello inerente le restanti attività dell’ente parco, e sono destinate esclusivamente al finanziamento della Tenuta.
”.Art. 133
Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 24/2000
1. L’articolo 7 della l.r. 24/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 7 - Programma di utilizzazione delle risorse “PUR”
1. La Giunta regionale con il documento di indirizzo annuale di cui all’
articolo 44, comma 2, della l.r. 30/2015 , detta al parco le direttive per la predisposizione del programma di utilizzazione delle risorse (PUR) ed indica le risorse di cui all’articolo 6, comma 1, disponibili per
l’esercizio delle attività delegate.
2. L’ente parco, predispone il PUR in conformità alle direttive di cui al comma 1, come specifica sezione del programma annuale delle attività di cui all’
articolo 36 della l.r. 30/2015 e lo trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo economico di cui all’articolo 35 della medesima legge, evidenziando la coerenza tra i due atti.
3. La Giunta regionale verifica il PUR circa il rispetto degli indirizzi e finalità di cui al
comma 1 ed all’articolo 4, del disciplinare di cui all'articolo 8 e degli ulteriori indirizzi e priorità di cui all’articolo 3, comma 2. A tale fine può formulare osservazioni, chiedere chiarimenti e integrazioni e
proporre modifiche, assegnando all’ente parco il termine per provvedere. L’ente parco fornisce i chiarimenti e le integrazioni e si esprime sulle osservazioni e le proposte di modifica.
4. La Giunta regionale approva nella medesima seduta, con deliberazione, il programma annuale delle attività e la sezione relativa al PUR e, di seguito, il bilancio preventivo economico.
5. I contenuti del PUR sono dettagliati nella convenzione di cui all’articolo 8.
”.CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)
Art. 134
Sostituzione del titolo della l.r. 10/2010
1. Il titolo della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente: “
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)
”.Art. 135
Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010
1. Il comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
4. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), qualora ricadenti, anche parzialmente, all’interno delle aree naturali
protette istituite ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette) e
della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 ( Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994 , alla
l.r. 65/1997 , alla
l.r. 24/2000 ed alla
l.r. 10/2010 ), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all’interno dei siti della Rete Natura 2000 e dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all’
articolo 6 della stessa l.r. 30/2015 .
”.Art. 136
Modifiche all’articolo 48 della l.r. 10/2010
Art. 137
Modifiche all’articolo 52 della l.r. 10/2010
1. Il numero 3) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 10/2010 , è abrogato.
Art. 138
Sostituzione dell’articolo 73 ter della l.r. 10/2010
1. L’articolo 73 ter della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
Art. 73 ter - Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza
1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall’
articolo 87 della l.r. 30/2015 .
2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del
d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.
3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all’articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento dell’ente, oppure dall’ autorità competente per la valutazione d’incidenza, individuata dall’
articolo 87 della l.r. 30/2015 , se non coincidente con l’autorità
competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all’articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione
proprie della valutazione d'incidenza. L’informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell’articolo 28, danno specifica evidenza anche degli esiti dell’avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.
4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.
”.Art. 139
Sostituzione dell’articolo 73 quater della l.r. 10/2010
1. L’articolo 73 quater della l.r. 10/2010 è così sostituito:
“
Art. 73 quater - Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza
1. Nei casi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera c), e all’articolo 52, comma 1,
lettera e), la valutazione di incidenza è effettuata, con le modalità di cui all’
articolo 88 della l.r. 30/2015 , nell’ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA.
2. Nel casi di cui al comma 1, lo studio preliminare ambientale e lo studio d’impatto ambientale sono corredati da uno studio d’incidenza contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del
d.p.r. 357/1997 , secondo quanto previsto dal
titolo III, capo III, ed i relativi provvedimenti conclusivi danno atto degli esiti della valutazione d’incidenza.
3. Ai fini del comma 1 e 2, l’autorità competente emana il provvedimento di
assoggettabilità o la
pronuncia di compatibilità ambientale di cui rispettivamente agli articoli 49 e 57, previa acquisizione della valutazione d’incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento
dell’ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità e la pronuncia di compatibilità ambientale si estendono anche alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza.
4. Le modalità d’informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’unicità procedurale di cui al presente articolo.
5. La valutazione d’incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell’articolo 45, comma 4, è effettuata dal comune, nell’ambito
delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, della provincia o della città metropolitana nonché dell’ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla provincia, dalla città metropolitana e dall’ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
6. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA che ricadono solo parzialmente nel territorio del parco regionale o della relativa area contigua e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco, il parere vincolante dell’ente parco
regionale di cui all’articolo 45, comma 5, si estende anche alla connessa valutazione di incidenza.
”.CAPO V
Abrogazioni
Art. 140
Abrogazioni di leggi e di disposizioni di legge
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie e di prima applicazione del titolo VI, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);
b) legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale);
c) legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ).
d) legge regionale 8 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 102;
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni di legge:
a) articoli da 2 a 12, da 14 a 25 e da 26 bis a 32 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);
b) articoli 1, 2 e 3, della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 115 (Modifiche ed integrazioni alla L. R. 16 marzo 1994, n. 24 concernente l’istituzione degli Enti Parco per la gestione dei parchi regionali della maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli);
c) articoli da 2 a 13, l’articolo 15, gli articoli 17, 18 e 19, gli articoli da 23 a 27, gli articoli 29 e 30, gli articoli da 32 a 34, della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio);
d) articolo 17, comma 3, lettera h), i), l) e m), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);
e) articolo 26 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);
f) articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 63 (Istituzione dell’Ente regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio);
g) articolo 62 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007);
h) articoli 12, 13, 14 e 17 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”. Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 );
i) articolo 26 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008);
l) titolo IV della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);
m) articoli 25 e 26 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
n) articoli da 20 a 33 della legge regionale 19 ottobre 2011 n. 52 (Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 , alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 , alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 );
o) articoli da 39 a 43 e da 45 a 52 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
p) articoli 73, 74 e 75 della legge regionale 17 febbraio 2012 n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla L.R. 10/2010 , alla L.R. 49/1999 , alla L.R. 56/2000 , alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005 );
q) articolo 52 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012);
r) articoli 1, 2, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39 (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994 , 83/1995, 59/1996, 65/1997, 60/1999, 6/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 23/2012);
s) articoli 75, 76, 77, 78 e 79 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013).
CAPO VI
Norma finanziaria
Art. 141
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.
2. Le risorse destinate al sistema integrato delle aree protette e al sistema regionale della biodiversità sono definite, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, dal PAER di cui alla legge regionale 14/2007 .
3. Gli enti parco provvedono alla copertura degli oneri di cui all’articolo 24, comma 1, relativi alla indennità dei presidenti, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3 bis. Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali di cui all’articolo 48 bis, comma 1, nonché di cui all’articolo 109 bis e secondo l’ordine di priorità previsto al comma 3 del medesimo articolo, è autorizzata la spesa di euro 160.000,00 per l’anno 2020 e di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020–2022. (162)
3 ter. Ai fini del sostegno regionale per l’attività di prevenzione nelle riserve regionali di cui all'articolo 48 bis, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020–2022, annualità 2021 e 2022. (162)
3 quater. Ai fini della copertura della spesa per le convenzioni con gli ATC di cui all’articolo 48 bis, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020–2022, annualità 2021 e 2022. (162)
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.