Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
TITOLO IV
Alberi monumentali
CAPO I
Disciplina degli alberi monumentali
Art. 96
Alberi monumentali
1. Gli alberi monumentali, soggetti alla disciplina di cui al presente capo, sono gli alberi e le formazioni vegetali come definiti dall’articolo 7 della l. 10/2013 e dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il oro censimento), di seguito indicato come “decreto ministeriale”.
Art. 97
Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il termine del 31 luglio 2015, stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale, i comuni:
a) effettuano il censimento degli alberi monumentali ricadenti sul territorio di propria competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale medesimo;
b) trasmettono alla struttura regionale competente gli esiti del censimento effettuato, in forma di elenchi contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, corredati dalla documentazione di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale e formulati sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 5 del medesimo decreto. Il comune dà conto alla struttura regionale competente degli esiti dell’attività di censimento svolta, anche se negativi.
2. Gli elenchi compilati forniscono le informazioni relative al vincolo paesaggistico richieste dall’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale.
3. Il censimento di cui al comma 2, è effettuato dai comuni con le modalità di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale ed utilizzando la modulistica e la documentazione di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto ed interessa anche:
a) alberi monumentali già inseriti nell’elenco regionale di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 );
b) elementi arborei di pregio inseriti in elenchi a carattere locale e non ricompresi nell’elenco richiamato alla lettera a).
4. Per consentire la tempestiva attivazione delle misure di conservazione degli alberi previste dall’articolo 7, comma 4, della l. 10/2013 il comune, entro venti giorni dalla verifica della sussistenza dei caratteri di monumentalità, provvede a notificare ai proprietari la proposta di attribuzione di monumentalità cui all’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale.
5. Il comune provvede a dare pubblicità sul proprio sito istituzionale della proposta di attribuzione di monumentalità di cui al medesimo articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale.
6. Per gli alberi aventi le caratteristiche di pregio di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto ministeriale, il comune acquisisce l’intesa preventiva della sovrintendenza competente tramite l’attivazione di conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 14 della l. 241/1990 .
7. Il censimento degli alberi monumentali all'interno di un’area protetta o di un sito della Rete Natura 2000 è effettuato dai comuni sentito l'ente gestore.
Art. 98
Coordinamento regionale
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale, con deliberazione, detta indirizzi omogenei per l’effettuazione dell’attività di censimento degli alberi monumentali da parte dei comuni e concordare con il comando regionale del Corpo forestale dello Stato l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento cui partecipano le strutture regionali competenti in materia ambientale, forestale e paesaggistica.
2. I comuni comunicano l’avvio e la conclusione delle operazioni di censimento alla struttura regionale competente, ai fini dell’espletamento delle funzioni di coordinamento.
3. La Regione, in caso di inadempimento del comune nell’effettuazione del censimento di cui al comma 2, informa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale.
Art. 99
Elenco regionale degli alberi monumentali
1. La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti ed acquisito il parere della Consulta regionale di cui all’articolo 9, propone al Consiglio regionale l’elenco regionale degli alberi monumentali, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale. Il Consiglio regionale si esprime nei termini previsti dal decreto ministeriale medesimo.
2. La Regione trasmette al Corpo forestale dello Stato l'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 96, predisposto in formato elettronico, corredato dalla documentazione richiamata all’articolo 97 comma 1, lettera b) ai fini della verifica di competenza e dell’inserimento nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.
3. L’elenco regionale, verificato ai sensi del comma 2, è inserito nel sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 13.
4. L’elenco regionale è periodicamente aggiornato, sulla base delle proposte di nuovi inserimenti da parte dei comuni, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. La variazione dell’elenco è tempestivamente comunicata al Corpo forestale dello Stato.
Art. 100
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, della l. 10/2013 e dell’articolo 9 del decreto ministeriale, gli atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 della l.r. 65/2014 , il piano ed il regolamento per il parco e il regolamento della riserva prevedono adeguate misure eprescrizioni volte a preservare e valorizzare gli alberi monumentali presenti nel proprio territorio, in particolare mediante l'apposizione di vincoli di inedificabilità delle aree circostanti fino ad una superficie pari ad almeno il doppio dell'area di insidenza della chioma.
2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della l. 10/ 2013 e del decreto ministeriale.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.