Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO V
Abrogazioni
Art. 140
Abrogazioni di leggi e di disposizioni di legge
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie e di prima applicazione del titolo VI, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);
b) legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale);
c) legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ).
d) legge regionale 8 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 102;
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni di legge:
a) articoli da 2 a 12, da 14 a 25 e da 26 bis a 32 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);
b) articoli 1, 2 e 3, della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 115 (Modifiche ed integrazioni alla L. R. 16 marzo 1994, n. 24 concernente l’istituzione degli Enti Parco per la gestione dei parchi regionali della maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli);
c) articoli da 2 a 13, l’articolo 15, gli articoli 17, 18 e 19, gli articoli da 23 a 27, gli articoli 29 e 30, gli articoli da 32 a 34, della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio);
d) articolo 17, comma 3, lettera h), i), l) e m), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);
e) articolo 26 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);
f) articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 63 (Istituzione dell’Ente regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio);
g) articolo 62 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007);
h) articoli 12, 13, 14 e 17 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”. Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 );
i) articolo 26 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008);
l) titolo IV della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);
m) articoli 25 e 26 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
n) articoli da 20 a 33 della legge regionale 19 ottobre 2011 n. 52 (Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 , alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 , alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 );
o) articoli da 39 a 43 e da 45 a 52 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
p) articoli 73, 74 e 75 della legge regionale 17 febbraio 2012 n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla L.R. 10/2010 , alla L.R. 49/1999 , alla L.R. 56/2000 , alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005 );
q) articolo 52 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012);
r) articoli 1, 2, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39 (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994 , 83/1995, 59/1996, 65/1997, 60/1999, 6/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 23/2012);
s) articoli 75, 76, 77, 78 e 79 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013).
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
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