Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO III
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza)
Art. 132
Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 24/2000
1. L’articolo 6 della l.r. 24/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 6 - Finanziamento per l’esercizio delle attività delegate
1. La Regione trasferisce annualmente all’ente parco i fondi per l’esercizio delle attività delegate ai sensi della presente legge e destinati, in via esclusiva, alle attività di gestione della Tenuta, determinando distintamente la quota finalizzata alle spese per la gestione corrente e per la manutenzione ordinaria e quella finalizzata ad interventi di manutenzione straordinaria e di investimento sul patrimonio della Tenuta stessa, a progetti di risanamento ambientale, a progetti di valorizzazione economica, ricreativo-culturale, di particolare interesse naturalistico.
2. Le distinte quote di cui al comma 1, sono individuate sulla base di un programma di utilizzazione delle risorse, di seguito definito PUR, predisposto dall’ente parco, ai sensi del successivo articolo 7.
3. Concorrono altresì al finanziamento delle funzioni delegate:
a) le risorse derivanti dalle attività di gestione della Tenuta, nella loro interezza
b) le eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dall’ente parco, dalla Regione, dall’ente Terre regionali toscane di cui alla
l.r. 80/2012 , da altri soggetti pubblici o di soggetti privati, ai sensi di legge, ivi compresi finanziamenti comunitari, e destinate alla realizzazione specifiche attività e di progetti volti alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione della Tenuta, nel
rispetto degli indirizzi e
delle finalità di cui all’articolo 4.
4. La relazione illustrativa ed il piano degli investimenti, allegati al bilancio preventivo economico predisposto dall’ente parco, ai sensi dell’
articolo 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994 , alla
l.r. 65/1997 , alla
l.r. 24/2000 ed alla
l.r. 10/2010 ), riportano rispettivamente, in una specifica sezione, le previsioni dei ricavi e dei costi di esercizio connessi alla gestione della Tenuta e la previsione degli investimenti sui beni della Tenuta stessa, indicando le corrispondenti fonti di finanziamento ed evidenziandone le coerenze con il PUR. La nota integrativa e la relazione dell’organo di amministrazione, allegati al bilancio di esercizio dell’ente parco, ai sensi dell’
articolo 35, comma 3, della l.r. 30/2015 , riportano, rispettivamente, in una specifica sezione, i ricavi ed i costi effettivi connessi alla gestione della Tenuta, e illustrano l’andamento economico, patrimoniale e finanziario della stessa gestione, compreso lo stato di realizzazione degli investimenti, in coerenza con i PUR pregressi.
5. Le giacenze di cassa finalizzate alla gestione della Tenuta, compresi i trasferimenti regionali, o derivanti dalla stessa attività di gestione, sono allocate in un conto corrente distinto da quello inerente le restanti attività dell’ente parco, e sono destinate esclusivamente al finanziamento della Tenuta.
”.Art. 133
Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 24/2000
1. L’articolo 7 della l.r. 24/2000 è sostituito dal seguente:
“
Art. 7 - Programma di utilizzazione delle risorse “PUR”
1. La Giunta regionale con il documento di indirizzo annuale di cui all’
articolo 44, comma 2, della l.r. 30/2015 , detta al parco le direttive per la predisposizione del programma di utilizzazione delle risorse (PUR) ed indica le risorse di cui all’articolo 6, comma 1, disponibili per
l’esercizio delle attività delegate.
2. L’ente parco, predispone il PUR in conformità alle direttive di cui al comma 1, come specifica sezione del programma annuale delle attività di cui all’
articolo 36 della l.r. 30/2015 e lo trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo economico di cui all’articolo 35 della medesima legge, evidenziando la coerenza tra i due atti.
3. La Giunta regionale verifica il PUR circa il rispetto degli indirizzi e finalità di cui al
comma 1 ed all’articolo 4, del disciplinare di cui all'articolo 8 e degli ulteriori indirizzi e priorità di cui all’articolo 3, comma 2. A tale fine può formulare osservazioni, chiedere chiarimenti e integrazioni e
proporre modifiche, assegnando all’ente parco il termine per provvedere. L’ente parco fornisce i chiarimenti e le integrazioni e si esprime sulle osservazioni e le proposte di modifica.
4. La Giunta regionale approva nella medesima seduta, con deliberazione, il programma annuale delle attività e la sezione relativa al PUR e, di seguito, il bilancio preventivo economico.
5. I contenuti del PUR sono dettagliati nella convenzione di cui all’articolo 8.
”.Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.