Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio)
Art. 126
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 65/1997
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 65/1997 è abrogato.
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:
“
3. Nella previsione riferita alle cave di cui al comma 2, il piano costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive di cui alla
legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili). Il piano ha efficacia di dichiarazione di utilità, urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti.
”.Art. 127
Modifiche all’articolo 16 della l.r. 65/1997
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 65/1997 è abrogato.
2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 65/1997 è abrogato.
Art. 128
Modifiche all’articolo 20 della l.r. 65/1997
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 65/1997 , è sostituito dal seguente:
“
1. Il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e, in attesa di detto piano, nel territorio di cui all’articolo 1, comma 3, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco. Sono altresì soggetti
al nulla osta dell’ente parco le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni
di cui all’
articolo 31 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994 , alla
l.r. 65/1997 , alla
l.r. 24/2000 ed alla
l.r. 10/2010 ).
”.2. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 65/1997 , è sostituito dal seguente:
“
2. Il parco rilascia le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al
titolo V della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), anche per le attività di cava in area contigua.
”.Art. 129
Modifiche all’articolo 22 della l.r. 65/1997
1. I commi da 1 a 5, il comma 7 e i commi da 9 a 10 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997 sono abrogati.
2. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997 , dopo le parole: “il personale trasferito” sono inserite le seguenti: ”ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r /2015”.
3. Il comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997 , è sostituito dal seguente:
“
8. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore
della l.r 30/2015 , continuano ad applicarsi le disposizioni dell’
articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle Leggi sul personale), con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all’erogazione.
”.Art. 130
Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 65/1997
1. L’articolo 28 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:
“
Art. 28 - Risistemazione ambientale in relazione alle attività di cava
1. Nei casi di cui all’
articolo 64 della l.r. 30/2015 , in relazione alle attività di cava,
oltre a quanto disposto da detta norma, è ordinata, altresì, la risistemazione ambientale, comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche.
”.Art. 131
Modifiche all'articolo 31 della l.r. 65/1997
1. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:
“
1. Fino alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del parco, approvati ai sensi dell’
articolo 111 della l.r. 30/2015 , si applicano le norme di cui ai seguenti commi.
”.2. Il comma 5 dell’articolo 31 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:
“
5. Entro le aree contigue destinate ad attività di cava risultanti dalla cartografia allegata, si applica la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 1997, n. 298 (Parco Alpi Apuane.
L.r. 52/1994 , adempimenti art. 1. Riperimetrazione aree A2).
”.3. Il comma 7 dell’articolo 31 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:
“
7. Fino all’approvazione del piano del parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 20, il parco verifica che gli interventi aventi ad oggetto le modalità estrattive e le risistemazioni ambientali siano realizzati in modo uniforme in tutti i perimetri risultanti dalla cartografia allegata alla presente legge.
”.Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.