Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO I
Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)
Art. 124
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/1994
1. I commi da 1 a 4 dell’articolo 13 della l.r. 24/1994 sono abrogati.
2. Il comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
“
6. Nelle aree contigue al parco, le disposizioni del piano integrato del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, concernenti la materia urbanistica ed edilizia, nonché quelle attuative dello statuto del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’
articolo 88 della l.r. 65/2014 , si sostituiscono alle disposizioni difformi contenute negli strumenti
urbanistici degli enti locali competenti.
”.Art. 125
Modifiche all’articolo 26 della l.r. 24/1994
1. La rubrica dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituita dalla seguente: “
Gestione dei beni della Tenuta di San Rossore
”.2. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 sono abrogati.
3. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
“
3. L’ente parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli gestisce i beni della Tenuta di San Rossore, di proprietà della Regione Toscana, secondo le norme della
legge 8 aprile 1999, n. 87 (Disposizioni relative alla Tenuta di San Rossore), della
legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza) e della
legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).
”.4. I commi da 3 bis a 3 quinquies dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 sono abrogati.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.