CAPO V
Disposizioni finali
Art. 122
Trasmissione dei dati con modalità telematiche
1. La trasmissione dei dati e le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, previste dalla presente legge, sono effettuate con le modalità telematiche previste ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.
2. La trasmissione dei dati e le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i privati, previste dalla presente legge, laddove possibile, sono effettuate con le modalità telematiche previste ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.
Art. 123
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi:
b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora.
2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1 è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata agli stessi. Il pagamento degli oneri di cui al comma 1 non è dovuto quando il valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività è inferiore a 200.000,00 euro. (232) Comma così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 50, art. 9.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis, per i piani ed i programmi soggetti alle procedure di VAS nonché per i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA, l'importo degli oneri per la valutazione d’incidenza è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e, comunque, non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.(232) Comma così sostituito con l.r. 20 agosto 2025, n. 50, art. 9.
3 bis. Gli oneri istruttori di cui al presente articolo non sono dovuti da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in caso di piani, programmi o di singoli progetti, interventi ed attività finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale, come individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Sono fatte salve, altresì, le esenzioni dal pagamento di oneri espressamente previste da specifiche normative di settore. (233) Comma inserito con l.r. 20 agosto 2025, n. 50, art. 9.
4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo e può rideterminarne l’importo, anche in diminuzione, comprese eventuali esenzioni, per piani, programmi, progetti, interventi o attività aventi finalità di conservazione e tutela del patrimonio naturalistico ambientale regionale, finanziati dalla Regione. (234) Parole aggiunte con l.r. 20 agosto 2025, n. 50, art. 9.
5. Le entrate derivanti dagli oneri a copertura delle attività istruttorie di competenza regionale sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Art. 123 bis
b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) ai sensi dell'articolo 132, comma 1, della l.r. 65/2014;
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalità telematica, l'istanza di nulla osta e di valutazione d'incidenza (183)183.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 42, comma 3.
alla autorità competente verificandone, in accordo con quest'ultima, la correttezza formale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza per il rilascio del nulla osta e per la valutazione d'incidenza (183)183.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 42, comma 3.
si intendono correttamente presentati. 3. Qualora l'autorità competente rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione in modalità telematica ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.