Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 122
Trasmissione dei dati con modalità telematiche
1. La trasmissione dei dati e le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, previste dalla presente legge, sono effettuate con le modalità telematiche previste ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.
2. La trasmissione dei dati e le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i privati, previste dalla presente legge, laddove possibile, sono effettuate con le modalità telematiche previste ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.
Art. 123
Oneri istruttori(126)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi:
a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi;
b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora.
2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera a), è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o al progetto. Per i piani, i programmi i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA o a VAS, l'importo degli oneri di cui al presente comma è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e comunque non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.
3. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenuto conto della complessità istruttoria valutata anche in relazione:
a) alla tipologia del titolo da rilasciare e dell'istanza;
b) alla complessità del progetto, intervento o attività da autorizzare;
c) alle caratteristiche naturalistiche della zona di localizzazione del progetto, intervento o attività di cui alla lettera b).
4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.
5. Le entrate derivanti dagli oneri a copertura delle attività istruttorie di competenza regionale sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Art. 123 bis
Modalità di inoltro dell' istanza di nulla osta e dell’istanza di valutazione di incidenza (181) relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali (127)
1. L' istanza di nulla osta e l’istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza relativa (182)ad interventi e progetti, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono inoltrati all'autorità competente per il tramite:
a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell' articolo 36 della l.r. 40/2009 ,
del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'
articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 , convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 ) e dell' articolo 132, comma 2 della l.r. 65/2014 ;




b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) ai sensi dell'articolo 132, comma 1, della l.r. 65/2014;
c) delle unioni di comuni e della città metropolitana (158)per gli interventi disciplinati dalla l.r. 39/2000 e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalità telematica, l'istanza di nulla osta e di valutazione d'incidenza (183)alla autorità competente verificandone, in accordo con quest'ultima, la correttezza formale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza per il rilascio del nulla osta e per la valutazione d'incidenza (183)si intendono correttamente presentati.
3. Qualora l'autorità competente rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione in modalità telematica ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.