CAPO II
Disposizioni transitorie del titolo III in materia di biodiversità e geodiversità
Art. 115
1. Fino all’approvazione degli elenchi di cui all’articolo 83, restano in vigore gli allegati A, B e C
della l.r. 56/2000 . A tali allegati continuano ad applicarsi le disposizioni
della l.r. 56/2000 .
Art. 116
Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall’allegato D della l.r. 56/2000 , valutando la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge e predispone la relativa proposta di deliberazione da inviare al Consiglio regionale per l’approvazione.(121) Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 77.
2. In esito alla verifica di cui al comma 1:
a) il Consiglio regionale, con deliberazione da approvarsi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale di cui al comma 1, individua i siti di interesse regionale da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell’articolo 73;
3. I siti di interesse regionale che all’esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nella rete ecologica regionale, possono ricevere specifica tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.
4. Fino all’istituzione delle aree protette di cui al comma 2, lettera b), restano fermi i siti di interesse regionale individuati dall’allegato D
della l.r. 56/2000 , ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla medesima legge.
Art. 117
Disposizioni transitorie per la verifica degli habitat naturali di interesse regionale
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e con gli enti parco, sottopone a verifica gli habitat naturali di interesse regionale di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera g) della l.r. 56/2000 ed elencati nell’allegato A della medesima legge, valutando la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 82 e ne predispone la proposta di riconoscimento al Consiglio regionale.
2. In esito alla verifica di cui al comma 1:
a) il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’articolo 83, individua gli habitat naturali da riconoscere ai sensi dell’articolo 82;
b) la Giunta regionale, entro centottanta giorni successivi a decorrere dall’adozione della deliberazione di cui alla lettera a), adotta le misure di conservazione di cui all’articolo 83, comma 2.
Art. 118
Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza
2. Fino all’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 90, comma 5, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 916 (
L.R. 56/2000 , art. 15, comma 1 septies - Definizione dei criteri per l’applicazione della valutazione di incidenza).
Art. 119
Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con le province, la città metropolitana o i soggetti gestori dei territori di cui all’articolo 2, comma 2, sottopone a verifica i geotopi di cui all’
articolo 11 della l.r. 56/2000 come individuati all’allegato A della del.c.r. 26/2014, valutando:
a) l’esistenza di particolari condizioni e rilievo di emergenze, tali da richiedere l’istituzione di riserve naturali regionali, di cui all’articolo 4;
b) l’inserimento nell’elenco dei geositi di importanza regionale di cui all’articolo 95.
3. Fino al completamento della verifica di cui al comma 1, sono confermati i siti geologici individuati nell’allegato A della del. c.r. 26/2014, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla
l.r. 56/2000 .