Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO I
Disposizioni di prima applicazione e transitorie del titolo II in materia di aree naturali protette
Art. 108
Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti dei parchi regionali
1. Gli enti parco regionali, al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:
a) all’adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all’articolo 26 entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto tipo di cui all’articolo 26, comma 5;
b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all’articolo 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; (111)
c) all’adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all’articolo 30, comma 1.
2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi gli statuti, i piani, i regolamenti ed i piani di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati:
a) dalla l.r. 65/1997 ;
b) dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) per i parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, e della l.r. 53/2001 .
Art. 109
Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali
1. La Regione provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 2016, n. 48 , all’adozione dei regolamenti delle riserve naturali regionali ai sensi degli articoli 49 e 50. (112)
2. Fino all’adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1, (113) restano fermi i regolamenti, i piani economici e sociali ed i piani di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 49/1995 .
Art. 109 bis
Disposizioni transitorie per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali(161)
1. Gli indennizzi dei danni di cui all’articolo 48 bis, comma 1, prodotti dalla fauna selvatica nelle riserve regionali a far data dal 1° gennaio 2016 e fino all’attivazione delle convenzioni di cui all’articolo 48 bis, comma 4, sono determinati, qualora spettanti ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, tenuto conto:
a) dei principi generali desumibili dalla pianificazione in materia nel periodo di riferimento, in quanto applicabili;
b) delle istanze correttamente presentate e complete dei dati necessari alla quantificazione del danno subito.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le direttive ed i criteri per l’assegnazione del contributo di cui al comma 1, e ne specifica le modalità di determinazione e di erogazione.
3. Gli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui all’articolo 48 bis, comma 1, da effettuarsi in regime di aiuti “de minimis” al settore agricolo, con priorità per i danni prodotti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e l’attivazione delle convenzioni di cui all’articolo 48 bis, comma 4, sono finanziate con le risorse di cui all’articolo 141, comma 3 bis.
4. Agli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui al comma 1, si applica il principio di non cumulabilità.
Art. 110
Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione (114)
1. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti delle aree protette avviati ma non ancora adottati alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016 , proseguono, ove compatibili, secondo le disposizioni della presente legge.
2. I procedimenti di approvazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 in corso alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016 si concludono secondo le procedure disciplinate dall’articolo 77.
3. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti dei parchi regionali adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro venti mesi decorrenti da tale data, secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.
4. I regolamenti delle riserve naturali adottati prima dell’entrata in vigore della l.r. 48/2016 , sono conclusi dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 50.
5. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione degli atti di cui al comma 3, gli enti parco provvedono all'invio degli atti di cui all'articolo 108, comma 1, lettere b) e c).
Art. 111
Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 110, comma 1, il piano integrato per il parco delle Alpi Apuane, comprensivo, per quanto di competenza, anche della disciplina delle aree contigue in cui si svolgono le attività di cava, è predisposto e trasmesso alla Giunta regionale, ai fini dell’adozione ai sensi dell’articolo 29, entro ventiquattro mesi (115) dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il piano adottato ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 65/1997 , con deliberazione del consiglio direttivo dell'ente parco 29 novembre 2007, n. 46, può essere approvato ai sensi del comma 3 dell’articolo 110, e conserva efficacia fino alla data in cui il piano integrato di cui al comma 1 inizia a produrre effetti.
3. L’ente parco predispone e adotta il regolamento riferito all’intero territorio disciplinato dal piano per il parco entro i termini previsti dall’articolo 30.
4. Nel caso in cui l’ente parco non provveda alla predisposizione degli atti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro i termini previsti, la Regione provvede tramite commissari, ai sensi dell’articolo 44, comma 4.
Art. 112
Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protette. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco (116)
1. I procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti. (117)
2. I procedimenti amministrativi relativi alle riserve naturali regionali in corso all'entrata in vigore della presente legge si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti. (118)
3. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 37, comma 3, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2014, n. 77 (Approvazione Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2014).
Art. 113
Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/1995 (119)
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della l.r. 49/1995 , valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6.
2. In esito alla verifica di cui al comma 1:
a) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua i territori dei parchi provinciali e le ANPIL, o porzioni di esse, da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell’articolo 73;
b) la Giunta regionale individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve regionali, anche sulla base delle proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni;
c) gli enti parco regionali, anche d’intesa con le province ed i comuni interessati, propongono al Consiglio regionale l’inclusione dei parchi provinciali e delle ANPIL ecologicamente connesse nel territorio tutelato di competenza.
3. I territori dei parchi provinciali e le ANPIL che all’esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nel sistema regionale della biodiversità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e possono ricevere specifica tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.
4. Fino all’approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2, restano fermi le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della l.r. 49/1995 , ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa l.r. 49/1995 .
5. Fino alla scadenza del termine previsto al comma 1, ai parchi provinciali e alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 49/1995 . Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.
6. Le aree individuate ai sensi dei commi 3 e 5 sono espunte dallo stato di consistenza del patrimonio naturalistico definito ai sensi dell'articolo 12.
Art. 114
Disposizioni transitorie per gli organi dell’ente parco, il comitato scientifico e il direttore
1. Entro sei mesi dall’approvazione degli statuti di cui all’articolo 26, sono individuati i rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio, di cui all’articolo 22, comma 6, lettera a).
2. Il presidente del parco, il consiglio direttivo e il collegio regionale unico dei revisori dei conti in carica alla data dell’entrata in vigore della presente legge, cessano alla loro naturale scadenza.
3. Il comitato scientifico del parco in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa alla sua naturale scadenza.
4. I direttori dei parchi regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dall’incarico alla scadenza naturale del contratto di cui all’articolo 12 della l.r. 24/1994 e all’articolo 11 della l.r. 65/1997 . È facoltà dei presidenti del parco provvedere al loro rinnovo per una durata di cinque anni allo scadere dei quali si applicano le modalità di nomina e rinnovo di cui all'articolo 40.
Art. 114 bis
Disposizioni transitorie per l’integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali (202)
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 21 giugno 2024, n. 23 (Integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015):
a) gli enti parco regionali provvedono ad adeguare gli atti di propria competenza a seguito dell’integrazione della composizione del consiglio direttivo di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c bis);
b) le comunità del parco trasmettono al Consiglio regionale l’elenco delle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente diffuse sul territorio, ai fini della nomina del componente di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c bis).
2. Nelle more dell’integrazione con il componente previsto ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c bis), i consigli direttivi in carica continuano ad esercitare le proprie funzioni nella loro composizione originaria.
3. L’incarico del componente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), termina alla naturale scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica all’entrata in vigore della l.r. 23/2024.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.