Art. 2
- Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione
1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell’entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell’allegato A:
a) le funzioni in materia di agricoltura;
b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;
d) le seguenti funzioni in materia di ambiente:
1) abrogato; (5) Numero prima sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 2; poi abrogato con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 7.
(97) La Corte costituzionale, con sentenza n. 129 del 16 aprile 2019, si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.
2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l’introito dei relativi proventi;
3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;
4) le funzioni in materia di inquinamento acustico;
5) le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
6) le funzioni di autorità competente concernenti l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l’autorizzazione unica ambientale (AUA);
e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;
g) le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all’
articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla
l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla
l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla
l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla
l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).
2. Sono altresì oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all’allegato A 2 ed all’allegato B 2 della
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale e strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione d’incidenza) relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione ai sensi del comma 1.
2 bis. Le funzioni di formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), si intendono comprensive delle competenze amministrative in materia di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di apprendistato. Per funzioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici si intendono esclusivamente le competenze amministrative relative alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale per l’esercizio delle professioni turistiche previste dalla legge regionale. (7) Comma così sostituito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70, art. 2.
2 ter. In via di interpretazione autentica, dalle funzioni di caccia e pesca di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si intendono esclusi le funzioni e i compiti amministrativi previsti dall'articolo 163, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). (86) Comma inserito con l.r. 2 agosto 2017, n. 42, art. 8.
4. Restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera g), attribuite alle province, relative alla manutenzione e alle altre funzioni di cui all’
articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).
5. Resta fermo l’esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL), come esercitate dalla Regione mediante ufficio unico ai sensi degli articoli 83 e seguenti
della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasferite alla Regione dalla data stabilita dall’articolo 9, comma 1.