Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21
Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015
CAPO IV
Modalità di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali
Art. 14
Soggetti affidatari
1. Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti, (5) secondo procedure ad evidenza pubblica.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
Art. 15
Regolamento attuativo locale
1. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia degli impianti, tenuto conto della possibilità per gli enti locali di individuare il numero massimo di impianti pubblici da utilizzare in relazione alle diverse discipline sportive; (6)
c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, che ne facciano richiesta all'affidatario;
c bis) scelta dell'affidatario che tenga conto:
1) della storicità sul territorio e dell'esperienza nel settore;
2) della storicità degli impianti, ovvero della continuità nella gestione degli impianti sportivi per un rilevante numero di anni da parte della stessa società o associazione sportiva;
3) del numero dei tesserati alla federazione sportiva di riferimento del soggetto proponente interessati alle attività praticabili nell’impianto, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile;
4) delle tariffe praticate e dei prezzi d’accesso, nel rispetto degli indirizzi disposti dagli enti locali, con particolare riferimento alle tariffe orarie e stagionali;
5) dello stato di manutenzione degli impianti e dell’entità degli investimenti su di essi effettuati dalle società sportive o associazioni sportive in particolare con riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche;
6) dell'affidabilità economica, dell’assenza di posizioni debitorie nei confronti sia dell’ente affidatario, sia degli altri eventuali enti con cui il soggetto ha in corso concessioni;
7) della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici utilizzati;
8) delle modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
9) della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
10) della capacità di realizzazione di progetti sportivi, con particolare riferimento all’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani ed all'avviamento allo sport dei diversamente abili e degli anziani;
11) dei titoli di merito sportivi e di natura sociale posseduti;
12) della dimostrata capacità di utilizzare gli impianti sportivi anche come elemento di sviluppo di segmenti turistici; (7)
d) durata dell’affidamento in gestione commisurata, in particolare, all’entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell’impianto, anche in rapporto al loro rilievo sociale, che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare; (6)
f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
h) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi, tenendo conto in modo prevalente della complessiva capacità di valorizzare l’offerta sportiva da parte dell’affidatario, in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione; (6)
i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
l) scelta dell’affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell’impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.
2. Nel regolamento gli enti locali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica.
2 bis. Nel regolamento gli enti locali possono individuare modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione poste in essere nel rispetto di quanto disposto dall’
articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e dalla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano). (9)
articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e dalla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano). (9)2 ter. Nel regolamento possono altresì essere individuate modalità tese a favorire il coinvolgimento attivo di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici, con particolare riferimento ai soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell’
articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'
articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi). (9)
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell’
articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'
articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi). (9)3. In assenza del regolamento, la selezione dei soggetti affidatari deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
Art. 16
Convenzioni
1 . Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.
3. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell’impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l’associazionismo sportivo nell’impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell’attività sportiva ivi praticata.
4. La convenzione prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.
Art. 17
Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari
1. Fermo quanto disposto dall’
articolo 90, comma 26, della l. 289/2002 , gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici e degli impianti universitari, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola e dell’università, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), con i soggetti individuati all’articolo 14, comma 1, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o l’università o in comuni confinanti.
articolo 90, comma 26, della l. 289/2002 , gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici e degli impianti universitari, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola e dell’università, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), con i soggetti individuati all’articolo 14, comma 1, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o l’università o in comuni confinanti.2. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l’uso, le pulizie e la custodia dell’impianto sportivo per l’utilizzo di cui al comma1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



