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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Principi della programmazione
Art. 1 - Principi generali e criteri guida
Art. 2 - Raccordi istituzionali
Art. 3 - Concertazione o confronto e partecipazione
Art. 4 - Raccordo con la pianificazione del territorio
Art. 5 - Raccordo con la programmazione locale
chudere cartella CAPO II - Strumenti della programmazione regionale
chudere cartella SEZIONE I - Strumenti della programmazione regionale
Art. 6 - Strumenti della programmazione regionale
chudere cartella SEZIONE II - Programma regionale di sviluppo (PRS)
Art. 7 - Programma regionale di sviluppo (PRS)
chudere cartella SEZIONE III - Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
Art. 8 - Contenuti del DEFR
Art. 9 - Contenuti della nota di aggiornamento al DEFR
chudere cartella SEZIONE IV - Altri strumenti della programmazione regionale
Art. 10 - Programmazione regionale di settore
Art. 11 - Indirizzi per l’elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione
Art. 12 - Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea affidati alla gestione della Regione
chudere cartella SEZIONE V - Strumenti di programmazione finanziaria
Art. 13 - Legislazione ordinaria
Art. 14 - Mezzi di copertura finanziaria delle leggi regionali
Art. 15 - Fondi speciali
Art. 16 - Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale
Art. 17 - Relazione tecnico-finanziaria
Art. 18 - Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio
Art. 19 - Bilancio finanziario gestionale e variazioni
chudere cartella SEZIONE VI - Valutazione, monitoraggio e verifica
Art. 20 - Valutazione degli strumenti di programmazione
Art. 21 - Nucleo unificato regionale di valutazione
Art. 22 - Monitoraggio
chudere cartella CAPO III - Disposizioni in materia di procedure contabili
Art. 23 - Assegnazioni con vincolo di destinazione
Art. 24 - Indebitamento regionale
Art. 25 - Gestione delle entrate e delle spese
Art. 26 - Modalità semplificate di gestione della spesa
Art. 27 - Competenze gestionali
Art. 28 - Servizio di tesoreria
Art. 28 bis - Organo competente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio
chudere cartella CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali
Art. 29 - Disposizioni transitorie
Art. 29 bis - Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità
Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 20/2008
Art. 31 - Regolamento di attuazione
Art. 32 - Abrogazioni

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

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Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.