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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti gli articoli 32, 46, 48 e 49, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);


Considerato quanto segue:


1. Con l’entrata in vigore Sito esternodel decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è emersa la necessità di un'ampia revisione della normativa regionale in materia di programmazione e di contabilità;


2. In particolare è necessario adeguare la legislazione regionale alla previsione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della nota di aggiornamento al DEFR, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi che annualmente l’ente si propone di perseguire e gli stanziamenti del bilancio di previsione e ricalibrare i tempi per l'approvazione dei diversi atti, compreso il bilancio;


3. E’ opportuno ribadire che la programmazione è il metodo per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali; per l’individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell’economia e della società toscane;


4. E’ opportuno conformare anche la nuova legislazione agli obiettivi, già perseguiti con la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), di razionalizzazione e semplificazione, al fine di sviluppare l’efficacia e l’efficienza della programmazione regionale, anche in termini di spesa, favorendo l’integrazione delle politiche settoriali, di aggiornare gli strumenti e le modalità per l’attuazione, la verifica e l’implementazione degli atti relativi, di valorizzare e promuovere la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, e con l’obiettivo di snellire i tempi del sistema della programmazione regionale, coordinandone al tempo stesso le cadenze con quelle degli atti europei e nazionali che condizionano le scelte e le disponibilità finanziarie della Regione e garantendo comunque che al Consiglio regionale sia assicurato un congruo termine di decisione, per tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie;


5. E’ necessario affiancare agli strumenti della programmazione regionale un compiuto sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a fornire al Consiglio regionale, ma anche alla stessa Giunta regionale, gli strumenti di conoscenza indispensabili per un esercizio consapevole delle proprie competenze;


6. Con riferimento alla materia della contabilità regionale, è necessario legiferare nei limitati spazi residuati alla competenza regionale dopo le modifiche apportate al Sito esternod.lgs.118/2011 , che detta una disciplina compiuta di gran parte degli istituti e, di conseguenza, è necessario abrogare la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), ridisciplinando nella presente legge le parti su cui la Regione ha margine di disciplina legislativa;


7. È opportuno, in conformità alle previsioni del Sito esternod.lgs 118/2011 , individuare uno strumento idoneo a dare copertura alle leggi di iniziativa consiliare che comportano spese, quale la previsione di un fondo speciale appositamente dedicato nel bilancio regionale;


Approva la presente legge

CAPO I
Principi della programmazione
Art. 1
Principi generali e criteri guida
1. La programmazione regionale di cui all'articolo 46 dello Statuto, si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:
a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7;
b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento dei vari obiettivi;
c) concentrazione tematica e territoriale degli interventi;
d) coordinamento dell’azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a livello regionale e locale;
e) partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all’attuazione delle conseguenti politiche;
f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;
g) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;
h) flessibilità degli strumenti, come possibilità di aggiornare almeno annualmente il quadro degli obiettivi e delle priorità delle politiche regionali.
2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche.
2 bis. La programmazione regionale dispone la transizione verso l’economia circolare anche attraverso il coordinamento dei piani di settore regionali con il programma regionale di sviluppo (PRS), mediante l’individuazione di obiettivi e contenuti minimi definiti dal PRS medesimo. (16)

Comma inserito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 1.

3. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del PRS, del documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8, integrato dalla nota di aggiornamento di cui all’articolo 9, e degli altri atti della programmazione regionale, e dispongono le risorse finanziarie per l’attuazione delle relative determinazioni.
Art. 2
Raccordi istituzionali
1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell’Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze.
2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale assicurano la coerenza, anche formale, con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell’Unione europea.
3. Il coordinamento con gli obiettivi dell’Unione europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina dell’Unione stessa.
4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.
5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.
Art. 3
Concertazione o confronto e partecipazione
1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale, si realizzano tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.
2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto, possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.
3. Prima dell'avvio dei processi di concertazione o confronto su atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, effettua un'informativa preliminare al Consiglio regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dei suddetti processi.
4. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sull’individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.
5. La Regione può altresì attivare processi partecipativi, ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione, al fine di consultare ulteriori soggetti, oltre a quelli di cui al comma 1, per integrare gli elementi di conoscenza finalizzati alla definizione dei contenuti degli atti di programmazione regionale.
6. Gli enti locali attivano procedure di concertazione o confronto, nonché eventuali processi partecipativi per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.
Art. 4
Raccordo con la pianificazione del territorio
1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio di cui al piano di indirizzo territoriale della Regione.
2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio, contenute negli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale, secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio.
Art. 5
Raccordo con la programmazione locale
1. La Regione favorisce il coordinamento e l’integrazione tra la programmazione regionale e la programmazione locale attraverso la sottoscrizione di intese con i vari livelli di governo locale, per l’individuazione di priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio interessato.
2. La Giunta regionale trasmette tempestivamente al Consiglio regionale le intese approvate e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
3. Le intese di cui al comma 1, possono essere attuate attraverso accordi, con la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati che ne rappresentano l'articolazione operativa, per individuare specifici progetti, interventi e risorse per l’attuazione.
CAPO II
Strumenti della programmazione regionale
SEZIONE I
Strumenti della programmazione regionale
Art. 6
Strumenti della programmazione regionale
1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), nonché mediante:
a) il programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine, le strategie di intervento per la legislatura e gli obiettivi e contenuti minimi dei piani di settore regionali; (17)

Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2.

b) il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la nota di aggiornamento integrati dai contenuti programmatici di cui agli articoli 8 e 9;
c) le leggi che istituiscono le politiche di sviluppo regionale definendone gli obiettivi, le modalità di intervento e le relative procedure di attuazione;
d) i piani e programmi regionali di cui all'articolo 10, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;
e) gli strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell’Unione europea, nazionale e locale;
f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui al presente capo II.
SEZIONE II
Programma regionale di sviluppo (PRS)
Art. 7
Programma regionale di sviluppo (PRS)
1. Il PRS è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo di cui all’articolo 32 dello Statuto, definisce:
a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;
b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale;
c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e gli indirizzi per le politiche settoriali;
d) il quadro delle risorse attivabili nel corso della legislatura;
d bis) gli obiettivi ed i contenuti minimi dei piani di settore regionali, al fine di attuare la transizione verso l’economia circolare; (18)

Lettera inserita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 3.

e) l’indicazione degli eventuali piani di settore regionali da elaborare nel corso della legislatura e di quelli previsti dalla normativa nazionale o dell’Unione europea;
f) il programma di azione normativa di cui all’articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).
2. Al PRS è allegato il rapporto generale di monitoraggio di cui all’articolo 22, comma 2, lettera a), che presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento con riferimento al ciclo di programmazione precedente.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria risoluzione entro sei mesi dalla data del ricevimento, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.
4. Il PRS ha validità per l’intera legislatura e può essere soggetto a modifica, parziale o integrale, qualora il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, valuti, in base all’analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, la necessità di una revisione delle opzioni politiche.
5. Le modifiche di cui al comma 4, sono effettuate con gli strumenti e le procedure di cui alla SEZIONE III.(21)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

SEZIONE III
Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
Art. 8
Contenuti del DEFR
1. Il DEFR è atto di indirizzo programmatico economico finanziario dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
2. Il DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, contiene in un'apposita sezione le priorità programmatiche per l’anno successivo, da perseguire in coerenza con gli obiettivi del PRS e degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d), ed e), fornendo altresì una prima indicazione degli interventi da realizzare.(9)

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 1.

3. Entro il mese di giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta il DEFR al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione entro il mese di luglio, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.
4. Contestualmente all’approvazione del DEFR, il Consiglio regionale può approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, specifici indirizzi per la Giunta regionale per la definizione della nota di aggiornamento al DEFR, del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
5. Al DEFR non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3.
5 bis. La sezione del DEFR di contenuto programmatorio regionale di cui al comma 2 è aggiornata nel corso dell'anno di riferimento, in particolare contestualmente all'approvazione delle leggi di variazione del bilancio. (10)

Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 1.

Art. 9
Contenuti della nota di aggiornamento al DEFR
1. Al fine di garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale e con gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta la nota di aggiornamento del DEFR e la presenta al Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio. Il Consiglio regionale approva la nota di aggiornamento del DEFR con propria deliberazione, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale, nell’ambito della sessione unica di cui all'articolo 18, comma 5.
2. La nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti di cui all’articolo 8, comma 2, e, in particolare, procede all’individuazione degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento.
3. Costituiscono allegati alla nota di aggiornamento del DEFR:
a) l’aggiornamento annuale del programma di azione normativa del PRS e l'indicazione delle principali azioni normative per l'anno di riferimento;
b) l'esposizione dello stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 3, e dell’andamento dei principali indicatori collegati alle politiche regionali;
c) l’eventuale elenco delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).
SEZIONE IV
Altri strumenti della programmazione regionale
Art. 10
Programmazione regionale di settore
1. Gli indirizzi, gli obiettivi e contenuti minimi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento. (19)

Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4.

2. Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei casi in cui la normativa nazionale o dell’Unione europea prevedano specifici strumenti di programmazione regionale, le strategie di intervento individuate dal PRS sono attuate anche tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio regionale. I piani e programmi regionali previsti dal PRS richiedono una specifica disciplina legislativa.
3. I relativi modelli analitici e i procedimenti per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione, compresa l’analisi di genere, sono deliberati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale.
4. Salvo diversa previsione della normativa di riferimento, o nei casi di cui al comma 5, gli atti di cui al comma 2 rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso.
5. Il PRS nel definire gli indirizzi per le politiche di settore per la legislatura può fornire indicazioni per la proroga degli strumenti di cui al comma 2, qualora questi siano previsti da una normativa nazionale o dell’Unione europea e la stessa non preveda un termine di scadenza.
6. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e programmi regionali.
Art. 11
Indirizzi per l’elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione
1. Al fine di definire la posizione della Regione all’avvio dell’elaborazione degli strumenti di programmazione per un nuovo ciclo delle politiche di coesione, il Presidente della Giunta regionale presenta una comunicazione al Consiglio regionale sulle ipotesi di priorità per il nuovo ciclo.
2. Il Consiglio regionale approva, in base alla comunicazione di cui al comma 1, specifici atti di indirizzo per la Giunta regionale.
Art. 12
Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea affidati alla gestione della Regione
1. Al fine di realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione nazionale e dell’Unione europea di cui l’amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva, con proprio atto, documenti meramente attuativi necessari alla gestione operativa dei fondi, a carattere annuale o pluriennale, e li trasmette tempestivamente al Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi nazionali e dell’Unione europea gestiti.
SEZIONE V
Strumenti di programmazione finanziaria
Art. 13
1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dall’Sito esternoarticolo 38 del d.lgs. 118/2011 , conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:
a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali;
b ) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale;
c) leggi che prevedono spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa;
d) leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali oppure ne variano il gettito, disciplinando diversamente i relativi elementi costitutivi.
2. Le leggi di cui al comma 1, lettera a), stabiliscono direttamente l’ammontare delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, da intendersi come limite massimo, indicandone in termini di competenza la relativa copertura, e rinviano alla legge di bilancio la quantificazione dell’onere per gli esercizi successivi.
3. Le leggi di cui al comma 1, lettera b), determinano l’ammontare complessivo della spesa, da intendersi come limite massimo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.
4. Le leggi di cui al comma 1, lettera c), quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, nonché l’onere a regime, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.
5. Le leggi di cui al comma 1, lettera d), quantificano gli effetti che, nei singoli esercizi ed a regime, saranno presuntivamente prodotti dalle relative disposizioni e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.
Art. 14
Mezzi di copertura finanziaria delle leggi regionali
1. Alla copertura finanziaria delle leggi regionali si provvede con mezzi di bilancio e con interventi legislativi, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.
2. Costituiscono copertura mediante mezzi di bilancio, l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali o la riduzione di stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata di tali stanziamenti. I mezzi di copertura sono indicati:
a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione, nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;
b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione ed alle annualità successive, negli altri casi.
3. Costituisce copertura mediante interventi normativi, la modifica della legislazione vigente in modo da istituire nuove o maggiori entrate o da ridurre le spese derivanti dalle preesistenti disposizioni che stabilivano direttamente la somma da stanziare ovvero che determinavano automatismi di spesa.
4. Per le leggi di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), la Giunta regionale assicura il monitoraggio dell’andamento degli oneri da esse recati rispetto alle previsioni ai fini dell’attivazione, nel caso di scostamenti, di misure correttive secondo i principi di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). (22)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30.

5. Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.
6. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 5, la legge quantifica l’onere massimo previsto oltre il bilancio di previsione ed indica i mezzi di copertura individuando le spese a carattere continuativo da ridurre nell’anno in cui l’onere si manifesta.
Art. 15
Fondi speciali
1. L’elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali è allegato alla legge di bilancio.
2. L’elenco di cui al comma 1, è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio di previsione.
3. Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura. (7)

La Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

4. È precluso l'impiego di accantonamenti dei fondi speciali finanziati con risorse di conto capitale per iniziative di parte corrente.
Art. 16
1. Nell’ambito della propria autonomia contabile, il Consiglio regionale può istituire nel proprio bilancio un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di sua esclusiva iniziativa di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell’esercizio finanziario e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui è approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale provvede alla determinazione del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento, distinto tra parte corrente e in conto capitale.
Art. 17
Relazione tecnico-finanziaria
1. Le proposte di legge e gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della l.r. 55/2008. (23)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32.

2. La relazione tecnico-finanziaria:
a) esplicita le metodologie seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati;
b) fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;
c) evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi;
d) indica, nel caso di leggi che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria ai sensi dell’articolo 9 bis della l.r. 55/2008 (26)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 64.

, i dati e gli elementi idonei a comprovare l’ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l’attuazione delle finalità perseguite.
3. In caso di proposte di legge e di emendamenti consiliari che comportano conseguenze finanziarie, il Presidente del Consiglio regionale richiede alla Giunta regionale una verifica sui contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie correlate. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso di proposte di legge e, nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti.
Art. 18
Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio (24)

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33.

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge collegata alla stabilità prevista dal d.lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 dello stesso d.lgs. 118/2011, nonché le eventuali proposte di legge di accompagnamento alla manovra.
2. Per leggi di accompagnamento alla manovra si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi della complessiva manovra economica e di bilancio della Regione necessari per attuare il DEFR e la nota di aggiornamento, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale.
3. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale può presentare, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, un documento preliminare che integra il DEFR con riferimento alle leggi di accompagnamento di cui al comma 2. Il Consiglio regionale, entro il 10 ottobre, mediante l’approvazione di un atto di indirizzo, esprime la propria valutazione riguardo a tali leggi e, in tale contesto, può procedere ad una revisione della valutazione già espressa con riferimento alle leggi di accompagnamento indicate nel DEFR.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3, comporta per le proposte di legge di cui al comma 2, la perdita della caratteristica di accompagnamento alla manovra.
5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina lo svolgimento della sessione unica nella quale sono approvati, nell’ordine:
a) le eventuali proposte di legge di accompagnamento;
b) la proposta di legge di stabilità;
c) la proposta di legge collegata alla legge di stabilità;
d) la proposta di legge di bilancio.
6. L’esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto.
Art. 19
1. La Giunta regionale approva il bilancio finanziario gestionale, articolato in capitoli ed eventualmente in articoli.
2. I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti di cui all’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 118/2011 . I capitoli di entrata sono costruiti in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione. I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa.
3. L’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa è effettuata in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
4. Le variazioni del bilancio finanziario gestionale nonché i prelevamenti dai fondi di riserva e dai fondi speciali, sono disposte dalla Giunta regionale.
5. È fatta salva la competenza del dirigente competente in materia di bilancio in ordine all’istituzione delle tipologie di entrata con stanziamento a zero di cui all’Sito esternoarticolo 51, comma 6, lettera b), del d.lgs. 118/2011 , nonché alle variazioni relative alle partite di giro e alle operazioni per conto di terzi.
SEZIONE VI
Valutazione, monitoraggio e verifica
Art. 20
Valutazione degli strumenti di programmazione
1. I piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, contengono:
a) l’analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;
b) la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.
2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l’effettuazione dell’analisi e della valutazione di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della stessa l.r. 10/2010 è effettuata con le modalità da essa previste.
Art. 21
Nucleo unificato regionale di valutazione
1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell’ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici.
2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all’articolo 13 della l.r. 10/2010 , in qualità di autorità competente per la VAS.
3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV, anche in forma differenziata, in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, e ne disciplina il funzionamento interno.
4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
5. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti da essa dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
Art. 22
Monitoraggio
1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal PRS e dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento, sono sottoposte a specifici processi di monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini:
a) presentare al Consiglio regionale i documenti annuali di monitoraggio e valutazione sulle politiche settoriali e sugli atti di cui agli articoli 10 e 12;
b) contribuire ad alimentare il sistema di monitoraggio finalizzato all’elaborazione dei rapporti di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale
a) un rapporto generale di monitoraggio, con riferimento al ciclo di programmazione precedente, in occasione della presentazione del PRS;
b) un rapporto generale di monitoraggio, in occasione della presentazione del rendiconto della Regione;
c) un aggiornamento del rapporto generale di monitoraggio in occasione della presentazione della nota di aggiornamento del DEFR.
3. Il rapporto di monitoraggio presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, con l’indicazione delle principali realizzazioni e delle risorse previste ed utilizzate.
4. In relazione agli esiti del monitoraggio, il Consiglio regionale può attivare specifiche analisi di valutazione delle politiche regionali.
CAPO III
Disposizioni in materia di procedure contabili
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
Indebitamento regionale
1. La Regione può ricorrere al mercato finanziario, anche con riferimento alle anticipazioni a breve termine, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale.
2. Il ricorso al mercato finanziario avviene ordinariamente previo espletamento di gara, salvo che indagini di mercato preliminari evidenzino che le condizioni offerte siano meno economiche di quelle ottenibili presso la Cassa depositi e prestiti.
3. La Regione, in relazione alla tipologia di investimenti, può fare ricorso diretto ai finanziamenti offerti dalla Banca europea degli investimenti (BEI).
Art. 25
Gestione delle entrate e delle spese
1. Le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del Sito esternod.lgs. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso allegati.
2. Gli atti deliberativi e i decreti dirigenziali che non comportano assunzione di impegno in quanto privi dei necessari requisiti, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli degli esercizi successivi, contengono la corrispondente prenotazione di impegno.
3. Le prenotazioni di impegno producono l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini nel corso dell’esercizio.
4. Ferma restando la diversa disciplina in materia tributaria, il dirigente competente della specifica entrata non dà corso all’attivazione di procedure di recupero quando le prevedibili spese da sostenere sono superiori alle somme da riscuotere.
5. Con la legge di bilancio è determinato annualmente l’importo dei crediti di modesta entità per i quali non si procede a recupero.
Art. 26
Modalità semplificate di gestione della spesa
1. Il dirigente competente per materia può autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore di funzionari delegati.
2. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti. È inoltre tenuto a redigere il rendiconto delle spese sostenute al termine dell’esercizio o comunque all’avvenuto esaurimento delle somme.
3. Il dirigente competente in materia di spesa può istituire casse economali, ai fini dell’erogazione diretta delle spese di modesto importo, per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie forme di pagamento
4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 31, disciplina l’impiego di carte di credito aziendali e l’utilizzazione di supporti magnetici o informatici quali mezzi di pagamento, secondo modalità che assicurino idonee forme di rendicontazione e verifica delle spese.
Art. 27
Competenze gestionali
1. Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono assunti con atto dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
2. Gli atti di liquidazione sono assunti dai dirigenti titolari dei centri di responsabilità. Le note di liquidazione possono essere sottoscritte anche dai dipendenti titolari di posizione organizzativa, previa autorizzazione del dirigente.
3. Gli ordinativi di incasso e pagamento sono sottoscritti dal dirigente della struttura competente in materia di registrazioni contabili, o dai titolari di posizione organizzativa a ciò autorizzati.
4. Nell’ambito del processo di riaccertamento dei residui di competenza della Giunta regionale, i dirigenti competenti per materia, coordinati dal dirigente competente per la redazione del rendiconto d’esercizio, svolgono sui residui oggetto di riesame le valutazioni di sussistenza e competenza finanziaria.
Art. 28
Servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria, affidato previo espletamento di gara di durata almeno triennale, viene disciplinato da apposita convenzione, nel rispetto delle normative, anche nazionali, vigenti.
2. La verifica di cassa è effettuata, con cadenza trimestrale, dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.
Art. 28 bis
Organo competente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta regionale nei casi in cui le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle somme poste a carico dell'ente siano state preventivamente accantonate nell'ambito del fondo rischi per contenziosi del bilancio di previsione. (20)

Articolo inserito con l.r. 29 maggio 2020, n. 30, art. 1.

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 29
Disposizioni transitorie
1. Gli strumenti di programmazione settoriale o intersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell’entrata in vigore della presente legge, rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5.
1 ter. All'adeguamento, per i profili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), dei piani e programmi di settore per i quali sia applicabile l'articolo 10, comma 5, ai sensi del PRS 2016 – 2020, o per ulteriori adeguamenti derivanti da mutamenti del quadro normativo nazionale, (15)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 19.

si provvede con specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento. (13)

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 4.

2. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5.
3. L’atto di indirizzo programmatico dell’attività di governo della Regione per l’anno 2015 è costituito dal documento annuale di programmazione (DAP) di cui all’articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). Nel corso dell’anno 2015, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, può approvare aggiornamenti al DAP 2015.
4. Ai fini del passaggio all’ordinamento contabile armonizzato si applicano, per l'esercizio 2015, le disposizioni di cui a all’articolo 11, comma 12, e all’Sito esternoarticolo 51, comma 10, del Sito esternod.lgs. 118/2011 .
Art. 29 bis
Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità (3)

Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66, art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 33.

Abrogato.
Art. 30
1. L’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Relazioni al Consiglio regionale
1. Gli organismi privati di cui ai capi III e IV, trasmettono alla Giunta regionale i bilanci di esercizio corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sul
risultato economico e sull’andamento dell'attività degli organismi di cui al comma 1.
”.
Art. 31
Regolamento di attuazione
1. Con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal Sito esternod. lgs. 118/2011 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l’altro:
a) le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle leggi e la relazione tecnico-finanziaria;
b) le modalità per le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
c) le procedure per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la variazione generale di assestamento;
d) le disposizioni operative inerenti la gestione dell’entrata e dell’indebitamento;
e) le disposizioni operative inerenti la gestione della spesa;
f) le modalità di gestione inerenti le fasi dell’incasso delle entrate, con riferimento sia all’attivazione di procedure bonarie, sia di procedure coattive;
g) le modalità per la gestione delle aperture di credito, delle casse economali, delle altre spese di minuto importo, nonché la disciplina degli agenti della riscossione; (7)

La Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

h) le modalità per la gestione del registro unico delle polizze fideiussorie attive;
l) ogni altro oggetto per il quale il Sito esternod.lgs. 118/2011 e i principi contabili applicati, dispongano un rinvio all'ordinamento contabile della Regione.
2. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1, rimangono in vigore le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”), in quanto compatibili con il Sito esternod.lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso allegati.
3. Con il regolamento di cui all'Sito esternoarticolo 32 della legge 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), sono disciplinate le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto del Sito esternod.lgs. 118/2011 e dei principi contabili generali e applicati ad esso allegati.
4. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 32
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
b) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 76 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”);
c) comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
d) articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
e) articolo 105 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);
f) articolo 135 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
g) legge regionale 22 maggio 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana”);
h) articolo 147 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012);
i) articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
l) legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale);
m) articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013).
2. A far data dall'approvazione del nuovo PRS, sono abrogate le disposizioni di leggi regionali che disciplinano piani o programmi regionali non previsti dal PRS medesimo ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

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Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.