Art. 29
Disposizioni transitorie
1. Gli strumenti di programmazione settoriale o intersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell’entrata in vigore della presente legge, rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5.
1 ter. All'adeguamento, per i profili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), dei piani e programmi di settore per i quali sia applicabile l'articolo 10, comma 5, ai sensi del PRS 2016 – 2020, o per ulteriori adeguamenti derivanti da mutamenti del quadro normativo nazionale, (15) Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 19.
si provvede con specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento. (13) Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 4.
1 quater. I nuovi piani attuativi del PRS 2021-2025 che entrano in vigore nel corso della XI legislatura, programmano le politiche settoriali e intersettoriali con proiezione temporale pluriennale, oltre i termini di durata della legislatura di riferimento con riserva del Consiglio regionale, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-programmatico, di dare indicazione, nei contenuti del nuovo PRS, per una loro riprogrammazione. (27) Comma inserito con l.r. 31 luglio 2024, n. 32, art. 5.
2. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5.
3. L’atto di indirizzo programmatico dell’attività di governo della Regione per l’anno 2015 è costituito dal documento annuale di programmazione (DAP) di cui all’
articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). Nel corso dell’anno 2015, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, può approvare aggiornamenti al DAP 2015.