Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), dei piani e programmi di settore per i quali sia applicabile l'articolo 10, comma 5, ai sensi del PRS 2016 – 2020, o per ulteriori adeguamenti derivanti da mutamenti del quadro normativo nazionale, (15)si provvede con specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento. (13)
articolo 51, comma 10, del
d.lgs. 118/2011 .Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; poi modificato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 6, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 31 ; ed infine così sostituito con l.r. 18 giugno 2025, n. 29, art. 1 .
Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.
Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016 , n. 88 , art. 15.
Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.



