Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti gli articoli 32, 46, 48 e 49, dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 );
Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);
Considerato quanto segue:
1. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è emersa la necessità di un'ampia revisione della normativa regionale in materia di programmazione e di contabilità;
2. In particolare è necessario adeguare la legislazione regionale alla previsione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della nota di aggiornamento al DEFR, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi che annualmente l’ente si propone di perseguire e gli stanziamenti del bilancio di previsione e ricalibrare i tempi per l'approvazione dei diversi atti, compreso il bilancio;
3. E’ opportuno ribadire che la programmazione è il metodo per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali; per l’individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell’economia e della società toscane;
4. E’ opportuno conformare anche la nuova legislazione agli obiettivi, già perseguiti con la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), di razionalizzazione e semplificazione, al fine di sviluppare l’efficacia e l’efficienza della programmazione regionale, anche in termini di spesa, favorendo l’integrazione delle politiche settoriali, di aggiornare gli strumenti e le modalità per l’attuazione, la verifica e l’implementazione degli atti relativi, di valorizzare e promuovere la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, e con l’obiettivo di snellire i tempi del sistema della programmazione regionale, coordinandone al tempo stesso le cadenze con quelle degli atti europei e nazionali che condizionano le scelte e le disponibilità finanziarie della Regione e garantendo comunque che al Consiglio regionale sia assicurato un congruo termine di decisione, per tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie;
5. E’ necessario affiancare agli strumenti della programmazione regionale un compiuto sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a fornire al Consiglio regionale, ma anche alla stessa Giunta regionale, gli strumenti di conoscenza indispensabili per un esercizio consapevole delle proprie competenze;
6. Con riferimento alla materia della contabilità regionale, è necessario legiferare nei limitati spazi residuati alla competenza regionale dopo le modifiche apportate al d.lgs.118/2011 , che detta una disciplina compiuta di gran parte degli istituti e, di conseguenza, è necessario abrogare la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), ridisciplinando nella presente legge le parti su cui la Regione ha margine di disciplina legislativa;
7. È opportuno, in conformità alle previsioni del d.lgs 118/2011 , individuare uno strumento idoneo a dare copertura alle leggi di iniziativa consiliare che comportano spese, quale la previsione di un fondo speciale appositamente dedicato nel bilancio regionale;
Approva la presente legge
Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .
Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.
La Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.
La Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.
Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.
Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.