SEZIONE III
Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
Art. 8
Contenuti del DEFR
1. Il DEFR è atto di indirizzo programmatico economico finanziario dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
2. I
l DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, contiene in un'apposita sezione le priorità programmatiche per l’anno successivo, da perseguire in coerenza con gli obiettivi del PRS e degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d), ed e), fornendo altresì una prima indicazione degli interventi da realizzare.(9) Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 1.
3. Entro il mese di giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta il DEFR al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione entro il mese di luglio, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.
4. Contestualmente all’approvazione del DEFR, il Consiglio regionale può approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, specifici indirizzi per la Giunta regionale per la definizione della nota di aggiornamento al DEFR, del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
5. Al DEFR non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3.
Art. 9
Contenuti della nota di aggiornamento al DEFR
1. Al fine di garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale e con gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta la nota di aggiornamento del DEFR e la presenta al Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio. Il Consiglio regionale approva la nota di aggiornamento del DEFR con propria deliberazione, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale, nell’ambito della sessione unica di cui all'articolo 18, comma 5.
2. La nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti di cui all’articolo 8, comma 2, e, in particolare, procede all’individuazione degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento.
3. Costituiscono allegati alla nota di aggiornamento del DEFR:
a) l’aggiornamento annuale del programma di azione normativa del PRS e l'indicazione delle principali azioni normative per l'anno di riferimento;
b) l'esposizione dello stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 3, e dell’andamento dei principali indicatori collegati alle politiche regionali;