CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 29
Disposizioni transitorie
1. Gli strumenti di programmazione settoriale o intersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell’entrata in vigore della presente legge, rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5.
1 ter. All'adeguamento, per i profili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), dei piani e programmi di settore per i quali sia applicabile l'articolo 10, comma 5, ai sensi del PRS 2016 – 2020, o per ulteriori adeguamenti derivanti da mutamenti del quadro normativo nazionale, (15) Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 19.
si provvede con specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento. (13) Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 4.
1 quater. I nuovi piani attuativi del PRS 2021-2025 che entrano in vigore nel corso della XI legislatura, programmano le politiche settoriali e intersettoriali con proiezione temporale pluriennale, oltre i termini di durata della legislatura di riferimento con riserva del Consiglio regionale, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-programmatico, di dare indicazione, nei contenuti del nuovo PRS, per una loro riprogrammazione. (27) Comma inserito con l.r. 31 luglio 2024, n. 32, art. 5.
2. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5.
3. L’atto di indirizzo programmatico dell’attività di governo della Regione per l’anno 2015 è costituito dal documento annuale di programmazione (DAP) di cui all’
articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). Nel corso dell’anno 2015, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, può approvare aggiornamenti al DAP 2015.
Art. 29 bis
Abrogato.
Art. 30
1. L’
articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è sostituito dal seguente:
“
Art. 15 - Relazioni al Consiglio regionale
1. Gli organismi privati di cui ai capi III e IV, trasmettono alla Giunta regionale i bilanci di esercizio corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sul
risultato economico e sull’andamento dell'attività degli organismi di cui al comma 1.
”.
Art. 31
Regolamento di attuazione
1. Con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal
d. lgs. 118/2011 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l’altro:
a) le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle leggi e la relazione tecnico-finanziaria;
b) le modalità per le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
c) le procedure per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la variazione generale di assestamento;
d) le disposizioni operative inerenti la gestione dell’entrata e dell’indebitamento;
e) le disposizioni operative inerenti la gestione della spesa;
f) le modalità di gestione inerenti le fasi dell’incasso delle entrate, con riferimento sia all’attivazione di procedure bonarie, sia di procedure coattive;
h) le modalità per la gestione del registro unico delle polizze fideiussorie attive;
l) ogni altro oggetto per il quale il
d.lgs. 118/2011 e i principi contabili applicati, dispongano un rinvio all'ordinamento contabile della Regione.
2. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1, rimangono in vigore le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”), in quanto compatibili con il
d.lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso allegati.
4. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 32
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
2. A far data dall'approvazione del nuovo PRS, sono abrogate le disposizioni di leggi regionali che disciplinano piani o programmi regionali non previsti dal PRS medesimo ai sensi dell'articolo 10, comma 2.