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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 29
Disposizioni transitorie
1. Gli strumenti di programmazione settoriale o intersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell’entrata in vigore della presente legge, rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5.
1 ter. All'adeguamento, per i profili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), dei piani e programmi di settore per i quali sia applicabile l'articolo 10, comma 5, ai sensi del PRS 2016 – 2020, o per ulteriori adeguamenti derivanti da mutamenti del quadro normativo nazionale, (15)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 19.

si provvede con specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento. (13)

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 4.

2. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5.
3. L’atto di indirizzo programmatico dell’attività di governo della Regione per l’anno 2015 è costituito dal documento annuale di programmazione (DAP) di cui all’articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). Nel corso dell’anno 2015, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, può approvare aggiornamenti al DAP 2015.
4. Ai fini del passaggio all’ordinamento contabile armonizzato si applicano, per l'esercizio 2015, le disposizioni di cui a all’articolo 11, comma 12, e all’Sito esternoarticolo 51, comma 10, del Sito esternod.lgs. 118/2011 .
Art. 29 bis
Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità (3)

Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66, art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 33.

Abrogato.
Art. 30
1. L’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Relazioni al Consiglio regionale
1. Gli organismi privati di cui ai capi III e IV, trasmettono alla Giunta regionale i bilanci di esercizio corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sul
risultato economico e sull’andamento dell'attività degli organismi di cui al comma 1.
”.
Art. 31
Regolamento di attuazione
1. Con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal Sito esternod. lgs. 118/2011 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l’altro:
a) le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle leggi e la relazione tecnico-finanziaria;
b) le modalità per le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
c) le procedure per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la variazione generale di assestamento;
d) le disposizioni operative inerenti la gestione dell’entrata e dell’indebitamento;
e) le disposizioni operative inerenti la gestione della spesa;
f) le modalità di gestione inerenti le fasi dell’incasso delle entrate, con riferimento sia all’attivazione di procedure bonarie, sia di procedure coattive;
g) le modalità per la gestione delle aperture di credito, delle casse economali, delle altre spese di minuto importo, nonché la disciplina degli agenti della riscossione; (7)

La Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

h) le modalità per la gestione del registro unico delle polizze fideiussorie attive;
l) ogni altro oggetto per il quale il Sito esternod.lgs. 118/2011 e i principi contabili applicati, dispongano un rinvio all'ordinamento contabile della Regione.
2. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1, rimangono in vigore le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”), in quanto compatibili con il Sito esternod.lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso allegati.
3. Con il regolamento di cui all'Sito esternoarticolo 32 della legge 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), sono disciplinate le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto del Sito esternod.lgs. 118/2011 e dei principi contabili generali e applicati ad esso allegati.
4. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 32
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
b) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 76 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”);
c) comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
d) articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
e) articolo 105 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);
f) articolo 135 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
g) legge regionale 22 maggio 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana”);
h) articolo 147 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012);
i) articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
l) legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale);
m) articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013).
2. A far data dall'approvazione del nuovo PRS, sono abrogate le disposizioni di leggi regionali che disciplinano piani o programmi regionali non previsti dal PRS medesimo ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

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Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.