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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO I
Principi della programmazione
Art. 1
Principi generali e criteri guida
1. La programmazione regionale di cui all'articolo 46 dello Statuto, si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:
a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7;
b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento dei vari obiettivi;
c) concentrazione tematica e territoriale degli interventi;
d) coordinamento dell’azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a livello regionale e locale;
e) partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all’attuazione delle conseguenti politiche;
f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;
g) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;
h) flessibilità degli strumenti, come possibilità di aggiornare almeno annualmente il quadro degli obiettivi e delle priorità delle politiche regionali.
2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche.
2 bis. La programmazione regionale dispone la transizione verso l’economia circolare anche attraverso il coordinamento dei piani di settore regionali con il programma regionale di sviluppo (PRS), mediante l’individuazione di obiettivi e contenuti minimi definiti dal PRS medesimo. (16)

Comma inserito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 1.

3. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del PRS, del documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8, integrato dalla nota di aggiornamento di cui all’articolo 9, e degli altri atti della programmazione regionale, e dispongono le risorse finanziarie per l’attuazione delle relative determinazioni.
Art. 2
Raccordi istituzionali
1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell’Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze.
2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale assicurano la coerenza, anche formale, con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell’Unione europea.
3. Il coordinamento con gli obiettivi dell’Unione europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina dell’Unione stessa.
4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.
5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.
Art. 3
Concertazione o confronto e partecipazione
1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale, si realizzano tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.
2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto, possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.
3. Prima dell'avvio dei processi di concertazione o confronto su atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, effettua un'informativa preliminare al Consiglio regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dei suddetti processi.
4. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sull’individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.
5. La Regione può altresì attivare processi partecipativi, ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione, al fine di consultare ulteriori soggetti, oltre a quelli di cui al comma 1, per integrare gli elementi di conoscenza finalizzati alla definizione dei contenuti degli atti di programmazione regionale.
6. Gli enti locali attivano procedure di concertazione o confronto, nonché eventuali processi partecipativi per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.
Art. 4
Raccordo con la pianificazione del territorio
1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio di cui al piano di indirizzo territoriale della Regione.
2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio, contenute negli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale, secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio.
Art. 5
Raccordo con la programmazione locale
1. La Regione favorisce il coordinamento e l’integrazione tra la programmazione regionale e la programmazione locale attraverso la sottoscrizione di intese con i vari livelli di governo locale, per l’individuazione di priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio interessato.
2. La Giunta regionale trasmette tempestivamente al Consiglio regionale le intese approvate e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
3. Le intese di cui al comma 1, possono essere attuate attraverso accordi, con la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati che ne rappresentano l'articolazione operativa, per individuare specifici progetti, interventi e risorse per l’attuazione.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

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Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.