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Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 86

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ) in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 dicembre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 );


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), della l.r. 22/2015 occorre procedere all’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, mediante l’espressa attribuzione alla Regione delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;


2. Per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti, tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Sito esternol. 56/2014 e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché al fine di superare la frammentazione delle competenze in tale materia e garantire quindi una più efficace ed efficiente azione amministrativa, risulta opportuno allocare in capo alla Regione anche le residue funzioni che la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 ), ha riservato alle province e alla Città metropolitana di Firenze;


3. Il trasferimento alla Regione di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti determina la necessità di adeguare al nuovo assetto delle competenze anche la normativa regionale sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, attuativa dell’Sito esternoarticolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);


4. È necessario garantire l’entrata in vigore della legge dal 1° gennaio 2016 in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della l.r. 22/2015 , concernenti l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla l.r. 60/1996 ;


Approva la presente legge


Art. 1
Dichiarazione annuale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 60/1996
1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è abrogato.
Art. 2
Applicazione del tributo. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1996
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 60/1996 dopo le parole: “
della legge statale
” sono inserite le seguenti: “
ed ai sensi delle disposizioni di cui alla Sito esternoparte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
”.
b bis) gestiti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
3. Ferme restando le competenze dei soggetti di cui all'Sito esternoarticolo 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006 , ove necessario ai fini della determinazione della quantità e tipologia di rifiuti, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. “ARPAT”).
”.
Art. 3
Soggetto passivo. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 60/1996
1. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 60/1996 le parole “
è presentata alla Provincia territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che comunque consenta l’accertamento della data di ricevimento da parte della Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
è presentata alla struttura regionale competente
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
5. La Regione provvede immediatamente alla verifica di quanto denunciato nonché all’accertamento delle violazioni tributarie, secondo quanto previsto all’articolo 11, e degli illeciti amministrativi di cui alla Sito esternoparte IV del d. lgs. 152/2006 .
”.
Art. 4
Accertamento delle violazioni tributarie. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1996
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
1. Le violazioni della presente legge sono constatate con processo verbale redatto dai soggetti preposti al controllo, di cui al comma 1 bis, ed inviato alla struttura tributaria della Regione, che vigila sulla corretta applicazione del tributo.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 60/1996 è inserito il seguente:
1 bis. Oltre ai soggetti di cui all'Sito esternoarticolo 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006 , le attività di controllo sono svolte dalla Regione tramite l’ARPAT, secondo quanto previsto dalla l.r. 30/2009 , mediante
ispezioni e verifiche presso i luoghi adibiti all'esercizio dell'attività di discarica, o di incenerimento e presso gli altri luoghi dove sono custoditi i registri di cui all'articolo 5 e l'altra documentazione inerente le attività di gestione dei rifiuti.
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 60/1996 le parole: “
per gli organi addetti ai controlli
” sono sostituite dalle seguenti: “
per i soggetti preposti ai controlli
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 60/1996 le parole: “
processo verbale di cui all'articolo 3, comma 33 della legge statale.
” sono sostituite dalle seguenti: “
processo verbale di cui al comma 1.
”.
5. I commi 3, 4 e 4 bis dell’articolo 11 della l.r. 60/1996 sono abrogati.
Art. 5
Provvedimento di archiviazione. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 60/1996
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 60/1996 le parole “
il dirigente regionale di cui all'articolo 12, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente della struttura regionale competente
”.
Art. 6
Sanzioni. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 60/1996
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r.60/1996 , le parole: “
da lire duecentomila a lire un milione
”, sono sostituite dalle seguenti: “
da euro 103,00 ad euro 516,00
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 60/1996 le parole: “
per lo scarico e per il deposito incontrollato di rifiuti
” sono sostituite dalle seguenti: “
per lo scarico, per il deposito incontrollato di rifiuti e per la gestione non autorizzata
”.
Art. 7
Rimborsi. Abrogazione dell’articolo 19 della l.r. 60/1996
1. L’articolo 19 della l.r. 60/1996 è abrogato.
Art. 8
Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 60/1996
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della l.r. 60/1996 le parole: “
ed al netto della quota di spettanza delle Province
” sono soppresse.
Art. 9
Comunicazioni. Abrogazione dell’articolo 22 della l.r. 60/1996
1. L’articolo 22 della l.r. 60/1996 è abrogato.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.