Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art. 9
Sanzioni
1. Ove non diversamente sanzionate, l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nei regolamenti di cui all'articolo 5, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00.(5)
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 (23).
3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi, senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo, fatte salve le sanzioni penali, è punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto e, comunque, non inferiore ad euro 10.000,00.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.