Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art. 8
Verifiche di conformità e completezza
1. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), a seguito della ricezione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la struttura regionale territorialmente competente, verifica la completezza della documentazione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale.
2. La struttura regionale territorialmente competente verifica, prioritariamente in ordine ai manufatti in alveo, sia pubblici che privati, la conformità degli stessi ai contenuti dell’autorizzazione.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.