Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art. 7
Funzioni di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nei regolamenti di cui all'articolo 5, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, spettano alla Regione.
2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
3. La Regione esercita altresì le funzioni di autorità competente ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.