Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art. 6 bis
- Conguaglio della maggiorazione del canone per l’uso del demanio idrico (10)
1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Il corrispettivo relativo alla maggiorazione del 15 per cento, eventualmente pagato con riferimento al canone 2016 per il rilascio della concessione di derivazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è compensato a conguaglio con il pagamento del canone per la concessione di derivazione relativo all'anno 2017.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.